Cassazione Penale, Sentenza n. 43893/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il delitto in concorso (artt. 110, 644 c.p.) sostenendo che la sua condotta fosse una mera attività di intermediazione occasionale, senza profitto, non idonea a integrare la mediazione usuraria; ha altresì dedotto vizio di motivazione e chiesto la rideterminazione della pena con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 c.p. (minima partecipazione). Ha affermato in subordine che, quantomeno, il fatto dovesse essere riqualificato come favoreggiamento reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte di Appello. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e introducessero questioni non devolute in appello (nuove ricostruzioni sul ruolo di mero intermediario), e ha richiamato la persuasiva motivazione del giudice di merito, rafforzata dalla 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado). Sulla dosimetria della pena la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito e ha escluso l'applicabilità dell'art. 114 c.p. al ricorrente. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come fondamento del concorso di persone nel reato: il Cagliozzi è stato ritenuto concorrente nella realizzazione dell'usura per il contributo fattivo e consapevole offerto all'accordo usurario
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (usura): la condotta ricorrente è stata ricondotta a tale fattispecie in quanto ritenuta essenziale alla realizzazione dell'operazione usuraria
art. 114 cod. pen.
Richiesta dall'imputato in via di attenuante per minima partecipazione: la Corte ha ritenuto incompatibile l'applicazione dell'art. 114 con gli elementi probatori e la valutazione del ruolo effettivamente svolto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di sintesi della motivazione in cassazione: i motivi sono richiamati nei limiti necessari per la decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o proposto con colpa: applicata qui per condannare il ricorrente a €3.000
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, vincolata solo dall'assenza di ragionamenti illogici
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per il vizio di motivazione contestato: la Corte ha escluso il vizio in quanto la ricostruzione del giudice del merito è risultata coerente e completa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione del merito probatorio: critiche generiche o nuove ricostruzioni dei fatti non devolute nei gradi precedenti sono inammissibili
- Se la sentenza di appello conferma e riprende la motivazione del primo grado (doppia conforme), la verifica di legittimità trova rafforzata la presunzione di correttezza della valutazione del merito
- La riqualificazione giuridica della condotta (es. mera intermediazione vs. partecipazione al reato) deve essere tempestivamente e chiaramente dedotta nei motivi di appello; introdurla per la prima volta in Cassazione determina inammissibilità
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; in Cassazione è impedita una nuova valutazione se la motivazione del giudice è logica e priva di aporie
- La presentazione di ricorsi generici o che introducono questioni nuove può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.)
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