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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37569/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, in una liquidazione coatta amministrativa di una banca, di un credito vantato dall’agente della riscossione per complessivi euro 81.823,33. Il ricorso originario era stato depositato personalmente dalla parte, senza il ministero di un difensore; solo dopo la prima udienza era stata depositata una comparsa di costituzione con procura a un avvocato. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’insinuazione tardiva, ritenendo che nei giudizi disciplinati dagli artt. 87, 88 e 89 del testo unico bancario si applicano, per quanto non previsto, le norme del processo di cognizione, sicché il ricorrente doveva stare in giudizio con difensore; inoltre aveva escluso la sanatoria ex art. 182 c.p.c. e ritenuto comunque tardiva la costituzione a mezzo difensore, perché avvenuta oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 82, 125 e 182 c.p.c. e delle norme bancarie applicabili, sostenendo che la successiva procura al difensore avrebbe sanato con efficacia ex tunc l’originario difetto di patrocinio e che, ai fini del rispetto del termine di costituzione, sarebbe stato sufficiente il deposito del ricorso e della documentazione, a prescindere dalla sottoscrizione personale dell’atto; inoltre prospettava un vizio logico della motivazione nella parte in cui il tribunale aveva valorizzato la tardività della successiva costituzione.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che l’art. 182 c.p.c. è norma suscettibile di interpretazione estensiva anche nel processo di opposizione o di insinuazione al passivo, ma che la sanatoria con effetti retroattivi presuppone pur sempre che l’atto sia stato redatto da un difensore, o comunque che si tratti di procura mancante o invalida apposta a un atto già proveniente da un soggetto abilitato; non opera invece quando il ricorso sia stato originariamente redatto e proposto personalmente dalla parte, e solo in seguito ratificato dal difensore, perché in tal caso il termine perentorio era già decorso e il vizio non è sanabile. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’insinuazione tardiva, posto che il creditore non poteva stare in giudizio senza difensore e che la costituzione a mezzo procuratore era intervenuta oltre il termine stabilito dall’art. 87, comma 3, T.U.B. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché sviluppato come censura di violazione sostanziale, mentre la questione era di diritto processuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    impone il ministero di un difensore nei casi previsti; nel giudizio in esame il creditore non poteva stare in giudizio personalmente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 125 c.p.c.

    la procura alle liti può essere rilasciata posteriormente alla notificazione dell’atto, ma prima della costituzione della parte rappresentata; non consente la sanatoria dell’atto personalmente redatto dalla parte quando il termine sia già scaduto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 182 c.p.c.

    è norma di portata non eccezionale, applicabile anche in via estensiva; tuttavia la sanatoria ex tunc presuppone un atto già proveniente da un difensore e non copre l’originaria inesistenza della procura in un atto redatto personalmente dalla parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato solo nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 11, 12 e 15 preleggi

    richiamati solo nel primo e nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 385/1993

    richiede che il ricorrente si costituisca almeno cinque giorni prima dell’udienza; il mancato rispetto del termine comporta decadenza/inammissibilità.

  • art. 88 d.lgs. 385/1993

    rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

  • art. 89 d.lgs. 385/1993

    disciplina l’insinuazione tardiva nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa bancaria, secondo il combinato disposto con gli artt. 87 e 88 T.U.B.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione processuale nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato nel secondo motivo come violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura muove da un’impostazione non corretta perché la questione è processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La sanatoria del difetto di procura o della sua invalidità ex art. 182 c.p.c. opera soltanto quando l’atto processuale sia stato comunque predisposto da un difensore; non copre l’ipotesi in cui l’atto introduttivo sia stato originariamente formato e sottoscritto dalla parte priva di ius postulandi.
  • Nei procedimenti soggetti a termini perentori di costituzione, la procura successiva non può elidere la decadenza già maturata: la regolarizzazione non ha efficacia retroattiva oltre il limite imposto dalla scadenza del termine processuale.
  • Quando la disciplina speciale rinvia al processo di cognizione, resta fermo l’obbligo di stare in giudizio con il ministero di un difensore, salvo diversa previsione espressa.
  • Ai fini della rituale costituzione nel processo, non basta il mero deposito dell’atto se l’atto stesso è stato redatto personalmente dalla parte in un procedimento in cui è obbligatoria la difesa tecnica.
  • Una censura che prospetti come errore sostanziale una questione relativa alla validità e tempestività degli atti processuali non può superare il rilievo, da parte della Corte, della natura processuale del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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