Sentenza n. 8170/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento graduatoria finale di merito rettificata per la Regione Lazio (CTSS c/o D.R. Lazio + CTSS Centrale n. 11 posti), validata in data 28 gennaio 2026 e pubblicata in data 11 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato espressamente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, precisando che la parte aveva conseguito piena soddisfazione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: graduatoria finale di merito rettificata relativa alla Regione Lazio, validata il 28 gennaio 2026 e pubblicata l'11 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la graduatoria finale di merito rettificata relativa a una procedura selettiva per 11 posti nella Regione Lazio. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti, né il contenuto delle censure rivolte alla graduatoria.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata, ma il testo non specifica ulteriormente l'applicazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018
La modifica normativa è menzionata nel provvedimento in relazione alla protezione dei dati personali e all'oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara espressamente di avere conseguito piena soddisfazione, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, senza esaminare le censure di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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