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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16456/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato da un imprenditore individuale con una società finanziaria, con rimborso rateale e indicizzazione della rata a Euribor 3 mesi. La finanziaria otteneva decreto ingiuntivo per rate scadute, interessi di mora e capitale residuo, dopo l'interruzione dei pagamenti. L'opponente principale contestava soprattutto la validità della clausola sugli interessi, deducendo l'indeterminatezza del tasso per mancata indicazione del TAN e chiedendo la nullità delle clausole interessi, la rideterminazione del dare-avere e la revoca dell'ingiunzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dei canoni interpretativi, sostenendo che la sola indicazione di TAEG/ISC e delle somme dovute per rata non soddisfi l'obbligo di indicare il tasso d'interesse; 2) violazione degli artt. 117 T.U.B., 1284, 1350 e 1419 c.c., sostenendo che il piano di ammortamento allegato non possa integrare un valido accordo scritto sugli interessi ultralegali; 3) insufficienza dell'indicazione del solo ISC/TAEG, anche se accompagnata da altre condizioni economiche, a sanare la mancata indicazione del TAN. Il ricorrente ha inoltre prospettato, solo in memoria, questioni sulla mancata sottoscrizione e mancato accordo sul piano di ammortamento, ritenute nuove e quindi non scrutinabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che TAEG/ISC e TAN sono entità distinte: il primo è un indicatore sintetico del costo complessivo del credito, mentre il secondo è il tasso di interesse dovuto e deve essere indicato nel contratto ex art. 117, comma 4, T.U.B. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il contratto e il piano di ammortamento consentissero comunque di determinare il TAN e di individuare con sufficiente chiarezza il prezzo del finanziamento, sicché non ricorreva la nullità invocata. Ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni nuove sulla mancata sottoscrizione del piano di ammortamento e sulla sua mancata concordanza, perché non risultavano trattate nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotte nei gradi di merito. Le spese sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento interpretativo richiamato.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"

    impone la indicazione scritta del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche del finanziamento; la mancata indicazione del TAN non è sanata dalla sola indicazione del TAEG/ISC, ma il tasso può risultare determinabile anche dal complesso delle pattuizioni contrattuali e degli allegati, se oggettivamente individuabili.

  • art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993

    prevede la nullità parziale e l'eterointegrazione del contratto con i tassi sostitutivi quando manchi la valida pattuizione del tasso o di altre condizioni economiche rilevanti.

  • art. 121, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 385/1993

    qualifica il TAEG come indicatore percentuale annuo del costo effettivo del credito.

  • art. 123, lett. c), d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per la funzione pubblicitaria del TAEG quale strumento di confronto tra offerte di credito.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. n. 385/1993

    richiamato per l'informativa precontrattuale finalizzata al confronto tra diverse offerte di credito.

  • art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 385/1993

    richiede che i contratti di credito al consumo precisino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

  • art. 125-bis, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    limita il rinvio all'art. 117 ad alcuni commi nei contratti di credito al consumo.

  • art. 125-bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993

    richiamato come distinta ipotesi di nullità per costi non inclusi o erroneamente inclusi nel TAEG nei contratti del consumatore.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato per il principio secondo cui il tasso ultralegale può essere determinato anche per relationem con criteri oggettivi.

  • art. 1346 c.c.

    il tasso di interesse può essere determinabile se ricavabile dal contratto e da elementi oggettivi, anche mediante il piano di ammortamento e il TAEG.

  • art. 1350 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di forma scritta dell'accordo sugli interessi.

  • art. 1419 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla nullità parziale della clausola sugli interessi.

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel ricorso per la censura dei canoni interpretativi utilizzati dalla corte di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la discussione in camera di consiglio e per le memorie depositate.

  • art. 645 c.p.c.

    base processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel credito bancario o finanziario il TAEG/ISC e il TAN assolvono funzioni diverse: il primo è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione, il secondo è il tasso di interesse contrattuale che, nei contratti soggetti all'art. 117 T.U.B., deve essere indicato per iscritto.
  • La mancata esplicitazione del TAN non comporta automaticamente nullità se il tasso risulta comunque determinabile in modo oggettivo dal contratto, dal piano di ammortamento o da altri elementi contrattuali richiamati e concordati tra le parti.
  • La sola indicazione del TAEG/ISC non basta, di regola, a sostituire l'obbligo di indicare il tasso d'interesse; tuttavia, la validità della clausola va valutata considerando l'intero assetto negoziale e la concreta determinabilità del prezzo del finanziamento.
  • Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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