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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38193/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione condizionale ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 c.p.p., lamentando che il Tribunale di sorveglianza si sarebbe "spogliato" della funzione di valutazione di merito perché "paralizzato" dal decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Sostiene che, di fatto, il requisito della collaborazione con la giustizia sarebbe stato reintrodotto ("conditio sine qua non") nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n.253/2019; chiede la rimessione di questione di legittimità costituzionale e contesta la trasformazione dell'ergastolo in un presunto "ergastolo senza speranza".

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità perché l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4-bis O.P., introdotto dal d.l. n.162/2022 (conv. nella L. n.199/2022), stabilisce che i benefici possono essere concessi al detenuto sottoposto a 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo sia stato revocato o non prorogato. La Corte ha inoltre chiarito che il provvedimento ministeriale impugnabile è soggetto a reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma (art. 41-bis, comma 2-quinquies) e che il legislatore, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (es. n.253/2019 e n.32/2020), ha trasformato la presunzione di pericolosità ostativa da assoluta in relativa, prevedendo condizioni e procedure che consentono comunque l'accesso ai benefici in presenza di specifici requisiti e, per alcuni casi, di disposizioni transitorie. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa non è stata ritenuta fondata in assenza di chiaro riferimento a norma primaria e articoli costituzionali violati. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (ultimo periodo del comma 2)

    I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato

    La Corte ha interpretato e applicato tale disposizione per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di liberazione condizionale del detenuto ancora sottoposto al regime 41-bis; la norma impedisce la concessione del beneficio finché il provvedimento 41-bis non sia cessato.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime speciale di detenzione la cui applicazione è suscettibile di reclamo al Tribunale di sorveglianza (comma 2-quinquies). L'esistenza del regime 41-bis è ragione ostativa all'accesso ai benefici fino alla revoca o non proroga del provvedimento applicativo, salvo le condizioni introdotte dal d.l. n.162/2022.

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, convertito con L. 30 dicembre 2022, n.199

    Ha modificato l'art. 4-bis rendendo relativa (e non più assoluta) la presunzione di pericolosità dei non collaboranti e regolando le condizioni e procedure (commi 1-bis e seguenti) per l'accesso ai benefici anche dei non collaboranti; ha introdotto norme transitorie (art.3, comma 2) che consentono, in casi specifici, l'accesso ai benefici anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore.

  • art. 3, comma 2 del d.l. n.162/2022 (disposizioni transitorie)

    Prevede eccezioni per condannati per fatti anteriori all'entrata in vigore, consentendo in taluni casi l'accesso ai benefici e alla liberazione condizionale anche per condanne a ergastolo, qualora risultino circostanze che escludano un'utilizzabilità della collaborazione o sussistano attenuanti specifiche, purché siano acquisiti elementi che escludano collegamenti attuali con criminalità organizzata o eversiva.

  • art. 666, comma 2 e art. 678 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate con cui è stata proposta l'istanza di liberazione condizionale e rispetto alle quali il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per mancanza dei presupposti di legge (sussistenza del regime 41-bis).

  • Corte costituzionale, sentenza n.253/2019 e n.32/2020

    Pronunce che hanno censurato l'automatica subordinazione dei benefici alla collaborazione con la giustizia, contribuendo alla riforma legislativa che ha reso la presunzione di pericolosità relativa e ha imposto al giudice una valutazione di merito.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 51407 del 30/11/2023 (La Barbera)

    Decisione della Corte suprema che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2 in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost., rilevando che le modifiche legislative hanno reso la presunzione relativa e impongono la valutazione di merito da parte del giudice.

Massime di principio

  • Se il detenuto è ancora sottoposto al regime 41-bis, l'istanza di liberazione condizionale è inammissibile fino alla revoca o non proroga del provvedimento applicativo, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4-bis O.P.
  • Il provvedimento ministeriale che applica o proroga il 41-bis è soggetto a controllo giurisdizionale (reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza competente); pertanto il rimedio corretto contro la permanenza del 41-bis è l'impugnazione del provvedimento e non l'istanza di beneficio incompatibile con lo stato attuale.
  • Le pronunce della Corte costituzionale che hanno censurato automatismi basati sulla collaborazione hanno determinato un intervento legislativo che rende la presunzione di pericolosità relativa: il giudice deve valutare il merito delle istanze quando non opera l'inibizione specifica dettata dall'art. 4-bis o quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa aggiornata.
  • Per i condannati per fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme esistono disposizioni transitorie che, in casi specifici (es. responsabilità limitata, attenuanti, impossibilità di collaborazione utile), possono consentire l'accesso ai benefici previa verifica dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva.
  • Le doglianze di presunta "paralisi" del giudice o di reintroduzione tacita della collaborazione come conditio sine qua non devono essere supportate da chiari riferimenti normativi e motivazionali: le questioni di legittimità costituzionale vanno formulate indicando la norma primaria impugnata e gli articoli costituzionali ritenuti violati.
  • Nel contesto pratico, prima di proporre istanze di benefici per detenuti in 41-bis conviene valutare (a) se il provvedimento 41-bis sia cessato o impugnabile, (b) l'applicabilità delle disposizioni transitorie e dei criteri previsti dal d.l. n.162/2022, e (c) la necessità di acquisire elementi che escludano collegamenti attuali con organizzazioni criminali.

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