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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1098

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti per tutte le specie animali. L'autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche, prescrizioni di etichettatura, indicazioni d'uso e misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare per i rischi di inalazione, ingestione e contatto cutaneo o oculare. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per lo smaltimento delle scorte prodotte e etichettate secondo la normativa precedente.

Autorizzazione dell'olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d'uso, etichettatura e misure di sicurezza.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed etichettatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton. Riguarda tutte le specie animali, con specifiche regole transitorie per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Si applica nel territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi, in quanto non autorizzati espressamente, l'impiego come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio, fermo restando l'uso in mangimi composti somministrati nell'acqua.

Autorizzazione dell'olio essenziale di cardamomo come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione autorizza l'olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e deriva dalla rivalutazione della sostanza già autorizzata in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama la disciplina generale dell'autorizzazione degli additivi per mangimi e la procedura di rivalutazione dei prodotti esistenti. Nell'ambito della valutazione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la sostanza non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Tuttavia, in assenza di studi specifici, non è stata dimostrata la sicurezza per gli utilizzatori durante la manipolazione dell'additivo; la scheda di dati di sicurezza segnala possibili reazioni cutanee allergiche, irritazioni cutanee e oculari e rischio in caso di ingestione. Per questo la Commissione ritiene necessarie misure protettive adeguate.

Ambito di autorizzazione e classificazione

L'additivo è autorizzato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L'allegato lo identifica con il numero 2b180 e ne specifica la composizione: olio essenziale ottenuto dai semi di Elettaria cardamomum (L.) Maton, conforme alla norma ISO 4733:2004. La sostanza è destinata a tutte le specie animali e il periodo di autorizzazione è fissato fino al 16 agosto 2030.

Specifiche tecniche, controllo e analisi

L'allegato contiene dettagli sulla composizione chimica e sui parametri di purezza: acetato di α-terpenile tra il 30% e il 42% dell'olio essenziale e metileugenolo non superiore allo 0,0002%. È indicata anche la forma fisica liquida, nonché i numeri CAS, EINECS, FEMA e CoE. Per il controllo analitico è previsto l'impiego della gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo ISO 4733 per la determinazione del marcatore fitochimico acetato di α-terpenile.

Condizioni di impiego ed etichettatura

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi tramite premiscela. Devono essere riportate nelle istruzioni per l'uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato di 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Se tale soglia è superata nel mangime completo, l'etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza per gli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l'adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di inalazione, ingestione e contatto cutaneo o oculare. Ove tali misure non siano sufficienti, l'uso dell'additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per occhi e pelle. La Commissione collega espressamente queste misure ai rischi evidenziati nella valutazione scientifica e nella scheda di sicurezza.

Disposizioni transitorie

Per evitare interruzioni improvvise del mercato, l'articolo 2 consente la commercializzazione e l'uso fino a esaurimento scorte dei prodotti già fabbricati ed etichettati secondo la disciplina previgente. La disciplina transitoria distingue tra: additivo e premiscele prodotti entro il 16 febbraio 2021; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti entro il 16 agosto 2021; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti entro il 16 agosto 2022.

Entrata in vigore e rapporto con altri atti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che la mancata autorizzazione dell'olio essenziale di cardamomo come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell'allegato, classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivo per mangimi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato. La decisione discende dalla verifica che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Condizioni di impiego e prescrizioni tecniche

L'allegato stabilisce che l'additivo, identificato con il numero 2b180, è olio essenziale di cardamomo ottenuto dai semi di Elettaria cardamomum (L.) Maton. È indicato per tutte le specie animali, in forma liquida, con tenore raccomandato massimo di 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l'uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Composizione, specifiche e metodo di analisi

L'allegato precisa che la sostanza attiva è definita secondo la ISO 4733:2004 per l'olio di cardamomo. L'acetato di α-terpenile deve rappresentare il 30-42% dell'olio essenziale e il metileugenolo non deve superare lo 0,0002%. Sono riportati i numeri CAS 8000-66-6, EINECS 288-922-1, FEMA 2241 e CoE 180. Il metodo di analisi per la determinazione dell'acetato di α-terpenile nell'additivo è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo ISO 4733.

Etichettatura delle premiscele e del prodotto

L'etichetta dell'additivo deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg di mangime". Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva se il tenore nel mangime completo supera 5 mg/kg.

Misure di protezione degli utilizzatori

Per prevenire i rischi di inalazione, ingestione e contatto cutaneo o oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione degli occhi e della pelle.

Disposizioni transitorie

L'articolo 2 consente la commercializzazione e l'uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati secondo le norme previgenti, purché prodotti prima del 16 febbraio 2021 per l'additivo e le premiscele, prima del 16 agosto 2021 per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, e prima del 16 agosto 2022 per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'allegato fissa come fine del periodo di autorizzazione il 16 agosto 2030.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareetichettaturasalute degli animaliprotezione dei lavoratori

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