Cassazione Civile, Ordinanza n. 11375/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla nomina, con ordinanza sindacale, di una persona a Presidente del Consiglio di amministrazione di una società partecipata dal Comune, seguita dopo pochi mesi dalla revoca della nomina e dalla contestuale designazione di altro soggetto. Il nominato non aveva accettato l'incarico né la nomina era stata iscritta nel registro delle imprese; egli lamentava di non aver ricevuto comunicazione formale degli atti e, appresa successivamente la vicenda, chiedeva chiarimenti, gli emolumenti asseritamente dovuti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nei giudizi di merito le domande venivano rigettate perché la nomina e la revoca, pur espresse con forma amministrativa, erano ritenute atti di esercizio di poteri privatistici del socio pubblico e, in difetto di accettazione, non era sorto alcun rapporto contrattuale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme su revoca degli atti amministrativi, poteri del sindaco, nomina di amministratori di società pubbliche e statuto sociale, sostenendo che la nomina avrebbe avuto natura pubblicistica e immediatamente efficace, senza necessità di accettazione; 2) violazione delle medesime norme in relazione alla revoca, che sarebbe stata illegittima e comunque lesiva del diritto maturato ad assumere le funzioni; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe omesso di considerare la possibile qualificazione della domanda risarcitoria in termini di responsabilità precontrattuale; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione di prove testimoniali ritenute decisive sulla pretesa accettazione dell'incarico prima della firma dell'ordinanza e sulla mancata ratifica assembleare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la nomina e la revoca di amministratori di società a partecipazione pubblica rientrano nell'ambito privatistico e sono assoggettate alle regole del diritto societario e commerciale; inoltre, nel caso concreto la nomina non si era perfezionata perché mancava l'accettazione dell'incarico, secondo il modello contrattuale privatistico. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la corte d'appello non aveva qualificato la domanda in modo improprio, ma aveva rilevato la genericità del motivo di appello e, comunque, l'assenza di allegazioni specifiche sulla responsabilità precontrattuale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva i capitoli di prova testimoniale non ammessi e mirava, in sostanza, a una rivalutazione del contenuto di una dichiarazione documentale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 21-quater L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e gli effetti della revoca; la Corte non ne ha tratto un diverso principio, ritenendo comunque privatistico il rapporto di amministrazione.
art. 50, comma 8, d.lgs. n. 267/2000
Invocato per contestare la legittimità degli atti del sindaco; la Corte ha escluso che la nomina/revoca integrassero esercizio di pubblico potere.
art. 2449 c.c.
La Corte lo interpreta come norma che inserisce la nomina e revoca degli amministratori di società partecipate nell'alveo societario-privatistico, con fonte nello statuto sociale e con parità di diritti e obblighi rispetto agli amministratori nominati dall'assemblea.
art. 11 Statuto ATAC
Richiamato quale base statutaria del potere di nomina/revoca del socio pubblico; la Corte lo considera coerente con la natura societaria dell'atto.
art. 2383, terzo comma, c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di revoca dell'incarico di amministratore; la Corte conferma l'impostazione privatistica del rapporto e la necessità del perfezionamento della nomina.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la corte di merito ha affrontato la questione nei limiti della genericità e dell'infondatezza del motivo di appello.
art. 113 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto riqualificare i fatti in termini di responsabilità precontrattuale; la Corte non accoglie la censura.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per lamentare la mancata ammissione di prova testimoniale; la Corte ribadisce il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nomina e la revoca degli amministratori di una società a partecipazione pubblica, anche quando adottate con forma di provvedimento del socio pubblico, sono atti societari e restano disciplinate dal diritto privato commerciale, non dall'esercizio di un potere amministrativo autoritativo.
- In materia di nomina ad amministratore, il rapporto non si perfeziona se manca l'accettazione dell'incarico, quando il modello applicabile è quello privatistico; in difetto di perfezionamento non nasce il rapporto contrattuale e non possono essere pretesi gli effetti economici o risarcitori tipici di quel rapporto.
- La deduzione di una responsabilità precontrattuale deve essere specificamente allegata e coltivata nei gradi di merito; in cassazione non è sufficiente prospettarla in modo astratto se non è dimostrato dove e come sia stata proposta in precedenza.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su errori nella valutazione delle prove è inammissibile se non sono trascritti nel ricorso i capitoli di prova asseritamente decisivi, così da consentire il controllo sulla specificità e autosufficienza della censura.
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