Cassazione Civile, Ordinanza n. 03545/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un utilizzatore aveva stipulato con la concedente finanziaria un contratto di leasing avente ad oggetto un autocarro nuovo con cassone ribaltabile. Il rapporto era andato in sofferenza e l'utilizzatore aveva chiesto la risoluzione del contratto, agendo poi per ottenere somme asseritamente dovute a titolo di differenza tra valore di mercato e prezzo di vendita del bene, interessi e risarcimento dei danni, anche per la segnalazione alla Centrale Rischi. In appello il giudice aveva ricalcolato il tasso effettivo globale medio includendo anche il costo di una polizza assicurativa collegata al finanziamento, condannando la concedente a somme ulteriori a titolo di restituzione di interessi e risarcimento danni. La ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 24 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avesse computato ai fini del TEG/TEGM anche il costo della polizza 'Protezione Finanziamento', nonostante tale inclusione fosse stata espressamente prevista nelle Istruzioni della Banca d'Italia solo dal 2009 e non già nel 2006, anno rilevante per il rapporto in esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di leasing e verifica dell'usura, le spese assicurative collegate alla concessione del credito vanno computate nel calcolo del tasso quando risultino connesse al finanziamento, in particolare se vi è contestualità tra contratto di assicurazione e concessione del credito. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009 non vanno lette come introduzione ex novo dell'inclusione di tali spese, ma come presa d'atto di un criterio già coerente con l'art. 644 c.p. e con la necessità di verificare in concreto il collegamento tra costo accessorio e credito. Poiché la Corte d'appello aveva accertato tale collegamento negoziale e la contestualità temporale tra assicurazione e finanziamento, la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 644 c.p.
Il tasso usurario va determinato includendo commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito; le spese assicurative rilevano quando siano collegate al finanziamento e il collegamento va verificato nel caso concreto.
L. n. 24 del 2001
È richiamata dalla ricorrente nel motivo di impugnazione, in combinato con l'art. 644 c.p., per contestare il computo delle spese assicurative ai fini dell'usura.
art. 380 bis c.p.c.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata nel giudizio di legittimità e all'inammissibilità della richiesta di liquidazione spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. se non notificata.
art. 373 c.p.c.
È citato in relazione all'istanza di liquidazione delle spese del subprocedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel credito collegato a un leasing, ai fini della verifica dell'usura devono essere incluse nel TEG anche le spese di assicurazione quando siano funzionalmente collegate alla concessione del credito, in particolare se la polizza è contestuale al finanziamento o necessaria per ottenerlo alle condizioni offerte.
- Le Istruzioni della Banca d'Italia che espressamente menzionano le spese assicurative non introducono necessariamente un criterio innovativo, ma possono essere lette come specificazione di un principio già desumibile dall'art. 644 c.p., che impone di considerare tutte le spese collegate all'erogazione del credito.
- La rilevanza delle spese accessorie ai fini dell'usura non dipende solo dalla loro denominazione formale, ma dal concreto collegamento negoziale e dalla loro eventuale remuneratività rispetto all'operazione di finanziamento.
- Nel giudizio di legittimità, un'istanza di liquidazione delle spese del procedimento cautelare o di sospensione è esaminabile solo se il contraddittorio risulta ritualmente instaurato; se proposta con memoria non notificata nel rito camerale, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03449/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03456/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →