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Sentenza

Sentenza n. 6399/2026 - Roma, Sezione 5

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dal Ministero resistente sull'istanza, presentata dalla ricorrente tramite pec in data 31/07/2024 e reiterata in data 14/08/2024, finalizzata ad ottenere il recupero della domanda di partecipazione alla procedura valutativa per complessivi 1.435 posti per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, bandita con decreto dipartimentale n. -OMISSIS- del 17/07/2024, rimasta nella sezione “bozza” visibile dal centro informatico del M.I.M. onde consentire la partecipazione della stessa alla procedura predetta, e trasmessa tramite pec, a sua volta, dall'USR Puglia al Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico in qualità di Direzione Generale competente per la procedura, con comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 22/08/2024; nonché per la declaratoria dell'obbligo, di parte resistente, di adottare un provvedimento espresso in ordine alla suddetta istanza;

Giustizia amministrativa202508780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza volta al recupero della domanda di partecipazione a una procedura valutativa per 1.435 posti, rimasta in bozza per problemi di salute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero su un'istanza trasmessa via PEC il 31 luglio 2024 e reiterata il 14 agosto 2024, con la quale chiedeva il recupero della domanda di partecipazione a una procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, bandita il 17 luglio 2024. La domanda era rimasta nella sezione «bozza» del sistema informatico ministeriale, secondo la ricorrente a causa di contestuali problemi di salute. L'istanza era stata trasmessa anche dall'USR Puglia alla Direzione generale competente. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, degli artt. 3, 97, 111 e 113 Cost., nonché eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, ingiustizia manifesta e illogicità. È stata chiesta anche la declaratoria dell'obbligo del Ministero di adottare un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere non soltanto nei casi in cui la legge disciplini espressamente la presentazione dell'istanza, ma anche quando, per ragioni di giustizia ed equità e in applicazione dei doveri di correttezza e buona amministrazione, il privato abbia una legittima aspettativa di conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa. Nel caso concreto, il Ministero era tenuto a fornire un riscontro espresso, anche negativo, all'istanza della ricorrente entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza è stato nominato commissario ad acta, da insediarsi per ulteriori 60 giorni, il responsabile della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega ad altro dirigente. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il testo richiama la violazione e falsa applicazione della legge, senza riportare una specifica disposizione.

    La legge è richiamata quale parametro generale dell'obbligo di conclusione del procedimento e di adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il Collegio fonda l'obbligo di riscontro sui canoni di correttezza e buona amministrazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza specifica elaborazione nella motivazione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza specifica elaborazione nella motivazione.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di provvedere può sussistere anche al di fuori dei casi in cui la legge disciplini espressamente la presentazione dell'istanza del privato, quando ragioni di giustizia ed equità, unite ai doveri di correttezza e buona amministrazione, facciano sorgere una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa.
  • Quando sussiste tale obbligo, l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, anche se il contenuto della decisione è negativo.
  • In caso di protratta inottemperanza all'obbligo giudizialmente accertato di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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