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Sentenza

Sentenza n. 11771/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento prot. U.1202134 del 5/12/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui la Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti ha comunicato il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata da AMA S.p.A. in data 28 ottobre 2025 (prot. reg. n. 1065796 del 29 ottobre 2025), relativa alla documentazione istruttoria sottesa alla Determinazione Dirigenziale G12461 del 29 settembre 2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione istruttoria sottesa alla Determinazione Dirigenziale G12461 del 29 settembre 2025 richiesta con la predetta istanza del 28 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione istruttoria sottesa alla determinazione regionale che aveva fissato la tariffa di accesso a un impianto di trattamento dei rifiuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società gestore rifiuti)

La controversia

AMA ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il diniego regionale all'accesso alla documentazione istruttoria, comunque denominata, sottesa alla determinazione dirigenziale che aveva fissato per l'anno 2023 una tariffa di 222,83 euro per tonnellata a carico dei rifiuti conferiti da AMA, superiore a quella applicata ai rifiuti conferiti da altri Comuni, pari a 217,74 euro per tonnellata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere, contestando la qualificazione dell'istanza come esplorativa o generica e sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 24 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e l'erroneo bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza commerciale del gestore. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dei principi di correttezza e buon andamento per l'erronea indicazione dei termini e dei rimedi nel provvedimento di diniego. La Regione ha eccepito, tra l'altro, la tardività della memoria di replica depositata da AMA il 18 maggio 2026. Il TAR ha preliminarmente ritenuto tardiva la replica, poiché nel rito camerale dell'accesso i termini sono dimezzati e il termine ultimo, computato a ritroso rispetto alla camera di consiglio del 27 maggio 2026, era il 16 maggio 2026; ha quindi espunto dal thema decidendum le deduzioni nuove contenute nella memoria. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l'istanza fosse sufficientemente determinata per relationem al fascicolo istruttorio di uno specifico procedimento concluso e che AMA fosse titolare di un interesse qualificato, essendo direttamente incisa dalla tariffa. Ha inoltre qualificato l'accesso come difensivo, rilevando che la documentazione era necessaria per verificare la correttezza della metodologia di calcolo e la congruità dei costi. La Regione aveva opposto genericamente la riservatezza commerciale, senza indicare il pregiudizio concreto e attuale derivante dall'ostensione né valutare l'accesso parziale mediante oscuramento dei soli dati sensibili. AMA ha chiesto anche il rigetto della domanda regionale di condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irricevibile la memoria di replica di AMA per tardività e ha escluso dal giudizio le allegazioni nuove ivi contenute, precisando che la replica può soltanto rispondere alle deduzioni e ai documenti nuovi delle controparti e non può ampliare il thema decidendum. Nel merito ha accolto il primo motivo: AMA, quale destinataria diretta della determinazione tariffaria, aveva un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. L'istanza non era esplorativa, poiché riferita alla documentazione istruttoria di uno specifico procedimento concluso e individuato per relationem; non era necessario elencare analiticamente ogni documento endoprocedimentale. Ha accolto anche il secondo motivo: l'accesso aveva natura difensiva e, nel bilanciamento con la riservatezza commerciale, la Regione non aveva dimostrato un pregiudizio concreto e attuale né considerato l'ostensione parziale. Il diniego era inoltre contraddittorio, perché riteneva sufficiente la relazione istruttoria ma negava l'accesso ai documenti da essa richiamati e presupposti. Il terzo motivo è stato assorbito; il TAR ha comunque precisato che l'erronea indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere costituisce, di regola, una mera irregolarità, salva la tutela dell'errore scusabile. Il giudice ha annullato il diniego, dichiarato il diritto di AMA di accedere mediante estrazione di copia alla documentazione istruttoria e ordinato alla Regione Lazio di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata lasciata all'amministrazione la facoltà di oscurare eventuali soli dati coperti da segreto commerciale, con motivazione puntuale e specifica. È stata respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla Regione e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L'interesse sussiste quando il richiedente è direttamente inciso dagli effetti del provvedimento e l'accesso è collegato ai documenti che determinano l'onere posto a suo carico.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La società direttamente destinataria della determinazione tariffaria è titolare di un interesse qualificato all'accesso alla documentazione istruttoria relativa alla quantificazione dell'onere economico.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    controllo generalizzato e indiscriminato dell'operato dell'Amministrazione

    Il divieto non si applica alla richiesta circoscritta al fascicolo istruttorio di uno specifico procedimento concluso che ha prodotto effetti diretti nella sfera giuridica del richiedente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    necessità della conoscenza per curare o difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo, finalizzato a verificare la correttezza della metodologia di calcolo e la congruità dei costi di una tariffa, tende a prevalere sulla riservatezza commerciale quando la necessità della conoscenza è concreta.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale per l'accesso si svolge in camera di consiglio e consente di impugnare il diniego o il differimento dell'accesso.

  • art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Le controversie in materia di accesso sono trattate in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale dell'accesso i termini processuali sono dimezzati, compresi quelli per il deposito di memorie e repliche.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito dell'accesso il termine per il deposito delle memorie di replica è ridotto a dieci giorni liberi prima dell'udienza; la replica non può introdurre nuovi temi o deduzioni estranei alla funzione di risposta.

  • art. 52, commi 4 e 5, c.p.a.

    Per i termini computati a ritroso, la scadenza cadente di sabato non è anticipata al giorno lavorativo precedente; la replica depositata il lunedì successivo è quindi tardiva.

  • art. 26 c.p.a.

    La precedente attività processuale del richiedente e il carattere seriale del contenzioso non fondano, di per sé, una condanna per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • È sufficientemente determinata, e non ha carattere esplorativo, l'istanza di accesso che individua per relationem la documentazione istruttoria di uno specifico procedimento amministrativo concluso, anche senza elencare analiticamente ogni singolo documento endoprocedimentale, quando il procedimento ha prodotto effetti diretti nella sfera giuridica del richiedente.
  • Il destinatario diretto di un provvedimento amministrativo che determina un onere economico possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti istruttori utilizzati per quantificare tale onere.
  • L'accesso difensivo finalizzato a verificare la correttezza della metodologia di calcolo e la congruità dei costi posti a fondamento di un'obbligazione economica tende a prevalere sulla riservatezza commerciale di terzi, salvo che l'amministrazione dimostri un pregiudizio concreto e attuale e valuti l'ostensione parziale mediante oscuramento dei soli dati sensibili.
  • Il diniego di accesso non è adeguatamente motivato quando invoca genericamente la riservatezza commerciale senza individuare il pregiudizio concreto e attuale derivante dall'ostensione e senza confrontarsi con la possibilità di un accesso parziale.
  • Nel rito camerale sull'accesso, i termini per memorie e repliche sono dimezzati; il termine per la replica è di dieci giorni liberi prima dell'udienza e una memoria tardiva deve essere espunta, comprese le deduzioni nuove che vi siano contenute.
  • L'accesso difensivo può essere strumentale anche alla cura di una situazione giuridica già dedotta in altra sede e non è escluso dalla precedente proposizione di un'impugnazione fondata sugli atti già disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardività

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