Sentenza del 19/01/2018 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accettazione eredità con beneficio di inventario - Debiti tributari - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa limitazione di responsabilità derivante dal beneficio di inventario è stata ritenuta opponibile all'Erario. L'imposta può essere liquidata mediante avviso notificato all'erede, ma la sua esigibilità è subordinata alla chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e all'eventuale esistenza di un residuo attivo. In ogni caso, l'erede non può essere chiamato a pagare più del valore dei beni ereditari a lui pervenuti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'opponibilità all'Erario dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Il principio affermato è che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari opera anche nei confronti dei debiti tributari. L'Amministrazione può notificare un avviso di liquidazione agli eredi, ma non può pretendere il pagamento dell'imposta prima della conclusione della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e, comunque, oltre il valore dei beni effettivamente pervenuti all'erede.
Norme richiamate
Norme del codice civile sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
La limitazione di responsabilità dell'erede per i debiti ereditati è opponibile anche all'Erario.
Il beneficio di inventario mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell'erede e limita la responsabilità di quest'ultimo al valore dei beni ereditari ricevuti, anche per le obbligazioni tributarie.
Disciplina tributaria dell'imposta dovuta dagli eredi
L'Erario può procedere alla notifica di un avviso di liquidazione nei confronti degli eredi, ma non può liquidare o esigere nei confronti dell'erede l'imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditati.
La notifica dell'avviso di liquidazione è ammissibile, ma l'effettiva riscossione deve rispettare gli effetti del beneficio di inventario e le priorità della procedura di liquidazione dell'eredità.
Massime di principio
- L'accettazione con beneficio di inventario è opponibile anche ai crediti tributari: l'Amministrazione finanziaria non beneficia di un trattamento privilegiato che consenta di aggredire illimitatamente il patrimonio personale dell'erede.
- L'erede beneficiato può essere destinatario di un avviso di liquidazione, ma la notifica dell'atto non equivale necessariamente alla possibilità di esigere immediatamente l'intero tributo dal suo patrimonio personale.
- La responsabilità dell'erede è limitata al valore dei beni ereditari effettivamente pervenuti; se non residua alcun attivo dopo la liquidazione dei debiti ereditari, non vi è una somma esigibile dall'erede a titolo personale.
- Per far valere il beneficio di inventario nei confronti dell'Erario è essenziale che l'accettazione sia stata validamente compiuta e che siano stati rispettati gli adempimenti e i termini previsti dalla legge.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra accertamento o liquidazione del tributo, che può essere notificato, e riscossione effettiva, che deve rispettare la procedura ereditaria e il limite del valore dell'attivo ricevuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →