Ordinanza n. 117/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale revoca dell'iscrizione nella White List
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 6 marzo 2026 recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e contestuale revoca dell'iscrizione nella White List. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il preavviso del 18 giugno 2025 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il Presidente del TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a loro fondamento, nonché ogni altro documento utile alla decisione. La Prefettura UTG di Agrigento è stata ordinata a depositare tale documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT, salvo la presenza di atti classificati, per i quali è ammessa la trasmissione cartacea ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Sono indicate come base normativa dell'informazione antimafia interdittiva impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne offre un'interpretazione.
art. 136, comma 2, c.p.a.
Consente, per gli atti classificati, la trasmissione in forma cartacea e la loro acquisizione e protocollazione manuale, in deroga al deposito telematico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione del ricorso richiede la verifica degli atti presupposti e degli accertamenti sui quali si fonda un'informazione antimafia interdittiva, il giudice amministrativo può ordinare alla prefettura il deposito della documentazione amministrativa completa prima di pronunciarsi sul merito o sulla tutela cautelare.
- L'ordine istruttorio di deposito degli atti deve essere eseguito entro il termine stabilito dal giudice e, secondo le regole del PAT, mediante deposito telematico; per gli atti classificati può essere autorizzata la trasmissione cartacea e la protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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