Tribunale, Sentenza T-1189/23
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025. — Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti) contro Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. — Diritto istituzionale – Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria a un partito politico – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-1189/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui l'Autorità per i partiti politici europei aveva sanzionato Patriotes.eu per aver mantenuto sui social network informazioni inesatte sulla composizione del proprio ufficio di presidenza. Secondo il Tribunale, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 riguarda solo le informazioni erronee fornite intenzionalmente all'Autorità nell'ambito degli obblighi di comunicazione, non le pubblicazioni sul pubblico. Respinta invece la domanda di risarcimento danni per difetto di prova del danno e del nesso causale.
Sanzione pecuniaria a un partito politico europeo per presunte informazioni erronee sui social network: interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 e annullamento della decisione dell'Autorità.
La questione giuridica
Se l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 consenta di sanzionare un partito politico europeo per aver mantenuto sui propri social network pubblicazioni erronee destinate al pubblico, oppure solo per aver intenzionalmente fornito informazioni erronee alle autorità competenti; inoltre, se ricorrano i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell'Unione per il danno allegato.
Principio di diritto
L'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 va interpretato restrittivamente nel senso che sanziona solo il partito politico europeo che, nell'ambito degli obblighi informativi verso le autorità competenti, fornisca intenzionalmente informazioni erronee; non copre invece il mero mantenimento su social network di contenuti inesatti rivolti al pubblico. Di conseguenza, la decisione dell'Autorità che ha inflitto la sanzione al ricorrente per tale sola condotta è viziata da errore di diritto e va annullata. La domanda di risarcimento è respinta perché il ricorrente non ha provato un danno reale e certo né un nesso causale sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 24, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 27, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
- Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401
- Regolamento (CE) n. 1606/2002
- Articolo 10, paragrafo 4, TUE
- Articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
Sanzione pecuniaria a un partito politico europeo per informazioni erronee sui social network
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da un partito politico europeo avverso una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, con la quale era stata inflitta una sanzione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 1141/2014. Il Tribunale si pronuncia anche su una domanda di risarcimento danni proposta ex articolo 268 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Patriotes.eu, già Identité et Démocratie Parti (ID Parti), era registrato come partito politico europeo. Dopo aver comunicato all'Autorità un elenco aggiornato dei membri del proprio Ufficio di presidenza, il partito non aveva tempestivamente aggiornato il sito Internet e i social network, nei quali continuava a figurare un membro che non faceva più parte dell'Ufficio di presidenza dal 16 febbraio 2022.
L'Autorità aveva dapprima chiesto informazioni e poi avviato un'indagine ai sensi dell'articolo 29 del regolamento n. 1141/2014. Con decisione del 25 ottobre 2023 aveva inflitto una sanzione pecuniaria pari al 5% del bilancio annuale del partito, ritenendo integrata una violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento, per il fatto di aver mantenuto sui social network pubblicazioni erronee presentando come attuale un membro non più in carica.
Domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente chiedeva:
- l'illegittimità dell'articolo 6 del regolamento n. 1141/2014 e, per conseguenza, l'annullamento della decisione di nomina del direttore dell'Autorità del 2021;
- l'annullamento della decisione sanzionatoria;
- il risarcimento di EUR 55 000 per danni materiali e morali.
Competenza del Tribunale sulle conclusioni incidentali di illegittimità
Il Tribunale dichiara inammissibile, per incompetenza, la richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'articolo 6 del regolamento n. 1141/2014 nel dispositivo. Ricorda che, nell'ambito di un ricorso contro un atto individuale, l'illegittimità di una norma generale può essere eccepita solo in via incidentale ai sensi dell'articolo 277 TFUE e solo ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, senza effetti erga omnes.
Quadro normativo e sistema sanzionatorio
Il Tribunale ricostruisce il sistema del regolamento n. 1141/2014: registrazione dei partiti europei, obblighi di notifica delle modifiche, controlli dell'Autorità e pubblicazione di informazioni di rilevante interesse pubblico. Evidenzia che l'articolo 27 disciplina le sanzioni pecuniarie per violazioni non quantificabili e che l'articolo 27, paragrafo 4, prevede percentuali fisse del bilancio annuale, mentre l'articolo 27, paragrafo 5, stabilisce che, in caso di serie di violazioni, si applica solo la sanzione relativa alla violazione più grave.
Il Tribunale sottolinea inoltre che il dispositivo della decisione impugnata si fondava solo sull'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), mentre i rilievi relativi all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), iv), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 4, non erano necessari a fondare la decisione e quindi non erano suscettibili di sindacato diretto.
Interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi)
Il punto decisivo della sentenza è l'interpretazione della formula secondo cui l'Autorità irroga sanzioni quando il partito "abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti".
Il Tribunale svolge un'analisi letterale, contestuale e teleologica e conclude che:
- il verbo "fornire" rinvia alla presentazione o comunicazione di informazioni richieste alle autorità competenti;
- il regolamento usa espressioni diverse quando si riferisce a informazioni destinate al pubblico o pubblicate online;
- il contesto normativo mostra che i partiti europei sono tenuti a comunicare informazioni corrette all'Autorità nell'ambito degli obblighi di registrazione, controllo e finanziamento;
- l'obiettivo della disposizione è assicurare che l'Autorità possa svolgere i suoi controlli e che le informazioni pubblicate al pubblico, tramite il sistema regolamentare, siano accurate.
Ne deriva che l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), si applica solo quando il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti, tra cui l'Autorità, nell'ambito degli obblighi previsti dal regolamento.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, l'Autorità aveva sanzionato il ricorrente non perché avesse trasmesso informazioni erronee all'Autorità, ma perché aveva mantenuto sui social network pubblicazioni inesatte che presentavano come membro attuale una persona non più appartenente all'Ufficio di presidenza.
Il Tribunale rileva che il comportamento consistente nel "mantenere" contenuti online non equivale a "fornire" informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi). Ne consegue che l'Autorità ha commesso un errore di diritto, poiché ha applicato una disposizione sanzionatoria a una condotta che non rientrava nel suo ambito di applicazione. La decisione impugnata viene quindi annullata senza necessità di esaminare gli altri motivi di ricorso.
Domanda di risarcimento danni
La domanda risarcitoria viene respinta. Il Tribunale ricorda i tre presupposti della responsabilità extracontrattuale dell'Unione ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE: illegittimità sufficientemente qualificata, danno reale e certo, nesso causale diretto.
Quanto al danno materiale, il ricorrente non prova adeguatamente né l'entità né la realtà delle conseguenze economiche asserite; le spese legali e quelle sostenute per la difesa non costituiscono un danno distinto dalle spese di giudizio; la mobilitazione del personale nella fase precontenziosa non è risarcibile in questa sede.
Quanto al danno morale, il Tribunale osserva che non è dimostrata la riduzione delle attività di comunicazione e militanti né un pregiudizio d'immagine autonomo e separabile dall'illegittimità già sanzionata con l'annullamento. Anche questa domanda è quindi respinta.
Dispositivo e spese
La decisione dell'Autorità del 25 ottobre 2023 è annullata. Il ricorso è respinto per il resto, cioè quanto alla domanda risarcitoria e alle ulteriori conclusioni non accolte. Le spese sono poste a carico di ciascuna parte per quanto la riguarda; Parlamento, Consiglio e Commissione, intervenuti, sopportano le proprie spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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