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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21473/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con il giudizio di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso deduceva nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La doglianza, in sostanza, contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura degli elementi fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corrette massime di अनुभवienza e coerente con le risultanze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice oggetto della condanna di merito, richiamata solo per individuare il reato ritenuto sussistente nei confronti dell'imputato.

  • art. 546 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama in termini generali il requisito di motivazione congrua e immune da vizi logici della sentenza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né l'autonoma sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa e più plausibile ricostruzione offerta dal ricorrente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove effettuate nei gradi di merito.
  • La sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando la motivazione sia congrua, adeguata, logicamente coerente e fondata su criteri di inferenza e massime di esperienza non manifestamente illogici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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