Cassazione Penale, Sentenza n. 8495/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Renna. L'istante era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 26/10/2006 al 26/07/2007 e poi agli arresti domiciliari fino al 13/03/2009; era stato poi assolto in primo grado e in appello per alcune delle accuse (tra cui art. 416-bis) mentre per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 la Corte di appello ha ritenuto sussistere una riqualificazione e ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale come apodittica e basata soltanto sul silenzio tenuto nell'interrogatorio di garanzia, lamentando violazione di legge (artt. 314 e 315 c.p.p.) e difetto di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Pur ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse carente con riferimento all'argomento del silenzio (mancata indicazione degli elementi taciuti e del nesso causale), la Suprema Corte ha ritenuto che sussistessero altre ragioni giustificative del rigetto (frequentazioni e attività illecite riferite all'istante e, soprattutto, l'estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione per prescrizione esclude in generale il diritto alla riparazione salvo che la detenzione ecceda la pena massima edittale o risulti accertata l'ingiustizia formale; nel caso di specie la durata della detenzione (circa 2 anni e 4 mesi) era inferiore alla pena massima prevista per l'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 (4 anni) e a quella concretamente inflitta, pertanto non sussiste il diritto all'indennizzo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali (come da dispositivo).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma esclude l'equa riparazione quando l'istante abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; la Corte ricorda che ciò richiede accertamenti di fatti certi e il nesso causale tra la condotta e la privazione della libertà
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
Reato di cui era contestata la violazione: la Corte rileva che l'estinzione per prescrizione del reato in sé non dà diritto automatico alla riparazione, salvo che la detenzione superi la pena massima edittale o si configuri ingiustizia formale; nel caso la durata della detenzione non eccede la pena massima prevista
art. 416‑bis cod. pen.
Tra le accuse originarie, la condanna per 416‑bis è stata esclusa in appello; la valutazione dell'assenza di responsabilità per talune imputazioni è parte del quadro fattuale preso in considerazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata nella ricostruzione delle imputazioni; la contestazione relativa al controllo delle armi era stata annullata con provvedimento del riesame, rilevante nella ricostruzione fattuale
art. 629 cod. pen.
Reato originariamente contestato e poi in parte escluso dall'assoluzione di primo grado; citato nel quadro fattuale delle imputazioni
art. 43 cod. pen.
Richiamato per definire il concetto di colpa: la colpa si identifica in comportamenti coscienti e volontari tali per cui, senza volerne gli effetti, si produce un risultato idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario; la colpa deve essere 'grave' per escludere l'indennizzo
Massime di principio
- Il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere sono, di regola, neutrali ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; diventano rilevanti solo se l'indagato ha taciuto elementi specifici, non noti agli inquirenti, che avrebbero potuto tempestivamente neutralizzare il quadro indiziario e impedire la detenzione
- Per escludere il diritto all'equa riparazione per 'colpa grave' occorre accertare fatti concreti, non congetture: il giudice della riparazione deve individuare gli elementi taciuti e spiegare il nesso causale con l'adozione o il mantenimento della misura cautelare
- La condotta extraprocessuale (frequentazioni, contiguità apparenti, connivenza, attività illecite) può precludere l'indennizzo se adeguatamente motivata e dimostrata nella sua idoneità a concorrere causalmente alla misura restrittiva
- L'estinzione del reato per prescrizione, di norma, preclude il diritto alla riparazione salvo che la durata della detenzione ecceda la pena massima edittale o sia accertata l'ingiustizia formale della privazione della libertà; quindi la durata della detenzione va confrontata con la pena prevista
- Il giudice della riparazione esercita una valutazione autonoma rispetto al giudice penale di merito e deve motivare esaustivamente la decisione, indicando fatti e nessi causalmente rilevanti
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