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Sentenza

Sentenza n. 12610/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento - del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- in data 14 maggio 2024, notificato all’interessata il 27 luglio 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 28 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

Giustizia amministrativa202412571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dal pregiudizio penale connesso a una segnalazione di notizia di reato per furto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo: la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di diniego comunicato mediante la piattaforma telematica non avrebbe instaurato un effettivo contraddittorio; la violazione degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 9-ter della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere per illogicità e sproporzione, per l’adozione del diniego oltre il termine previsto per la definizione del procedimento; la violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), 8 e 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché vizi di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la disciplina ostativa prevista per la cittadinanza iure matrimonii non fosse applicabile alla naturalizzazione; infine, la violazione degli artt. 3, 8 e 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, con difetto di motivazione e di istruttoria e violazione della proporzionalità, assumendo che una mera segnalazione di notizia di reato, successivamente archiviata per tenuità e singolarità del fatto, non potesse precludere la cittadinanza. Il reato contestato consisteva in un furto segnalato nel 2021, relativo a merce di modesto valore poi recuperata; l’istanza di cittadinanza era stata presentata nel 2019.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione ministeriale del pregiudizio penale, considerando il furto significativo ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità della richiedente, sulla sua adesione ai doveri di solidarietà socio-economica e sul grado di integrazione nella comunità nazionale. La condotta, prossima temporalmente alla domanda e ricadente nel periodo di osservazione decennale anteriore alla domanda fino al giuramento, è stata ritenuta indice di possibile inaffidabilità anche se il procedimento penale era stato successivamente archiviato. Il giudice ha chiarito che la valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sulle risultanze fattuali della vicenda anche indipendentemente dall’esito penale, secondo una logica di prevenzione e precauzione. Ha inoltre ritenuto rilevante che il furto fosse punito con pena edittale pari o superiore a tre anni, rientrando tra i reati automaticamente ostativi alla cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, idonei a fondare il diniego di naturalizzazione. La censura relativa al ritardo è stata respinta perché il termine per la definizione dell’istanza di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è ordinatorio e il suo superamento non impedisce l’adozione di un provvedimento negativo. È stata respinta anche la censura sul preavviso di diniego: la comunicazione dell’11 luglio 2023 tramite la piattaforma telematica CIVES è stata ritenuta conforme alla disciplina applicabile, poiché le domande di cittadinanza sono presentate telematicamente e le circolari ministeriali prevedono il medesimo canale per i preavvisi di inammissibilità o diniego. Le circostanze dedotte dalla ricorrente, quali stabile occupazione, integrazione sociale e assenza di pericolosità, sono state considerate condizioni ordinarie e requisiti minimi per il soggiorno e la presentazione della domanda, non elementi idonei a superare il giudizio negativo. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione dopo almeno dieci anni di residenza legale è esercizio di un potere ampiamente discrezionale, subordinato a una valutazione complessiva dell’affidabilità, della condotta e dell’integrazione dell’istante.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    I reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni possono costituire causa automaticamente ostativa alla cittadinanza per matrimonio; tale elemento è stato valorizzato, a fortiori, nella valutazione della naturalizzazione.

  • art. 8 l. 91/1992

    La disciplina della cittadinanza consente una valutazione amministrativa particolarmente cauta delle condotte antigiuridiche ai fini della concessione dello status civitatis.

  • art. 9-ter l. 91/1992

    Il termine per la definizione del procedimento di naturalizzazione è stato ritenuto ordinatorio e il suo superamento non impedisce l’adozione di un diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego può essere validamente comunicato mediante la piattaforma telematica utilizzata per la presentazione e la gestione delle domande di cittadinanza, quando tale modalità sia prevista dall’amministrazione e consenta la conoscibilità dell’atto.

  • art. 3-bis d.lgs. 82/2005

    La gestione digitale dei procedimenti amministrativi legittima modalità telematiche di comunicazione con l’utente, nel rispetto delle regole applicabili al procedimento.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 63/2013, convertito in l. 98/2013

    entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici

    La norma supporta l’utilizzo degli strumenti informatici nella gestione dei procedimenti di cittadinanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l’indicazione della condotta penalmente rilevante, della sua prossimità temporale alla domanda e della sua incidenza sul giudizio prognostico di affidabilità.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e l’inserimento ordinario nel Paese costituiscono condizioni per il soggiorno regolare, non necessariamente elementi speciali idonei a fondare la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L’assenza di condizioni ostative e l’integrazione necessaria al soggiorno costituiscono requisiti ordinari del soggiorno, non prova sufficiente dell’adesione piena ai valori della comunità nazionale ai fini della naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione complessiva della condotta, dell’affidabilità e dell’integrazione dell’istante, alla luce dell’interesse pubblico connesso all’ammissione nella comunità politica nazionale.
  • Una condotta penalmente rilevante può essere valutata negativamente ai fini della naturalizzazione anche quando il procedimento penale si sia concluso con l’archiviazione, poiché l’accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente operano su piani autonomi e perseguono finalità differenti.
  • Nel giudizio sulla cittadinanza per naturalizzazione possono assumere rilievo fatti commessi nel periodo di osservazione compreso, almeno, nel decennio anteriore alla domanda e fino al giuramento; la prossimità temporale della condotta alla domanda può rafforzarne la rilevanza prognostica.
  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria: il suo superamento non impedisce all’Amministrazione di adottare un provvedimento negativo, ferma la possibilità di agire contro il silenzio per ottenere una decisione espressa.
  • Nel procedimento telematico di cittadinanza, il preavviso di diniego può essere legittimamente comunicato attraverso la piattaforma informatica utilizzata per la presentazione e la gestione dell’istanza, quando tale modalità sia prevista dalla disciplina amministrativa e renda l’atto conoscibile all’interessato.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale ordinaria e l’assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni minime o ordinarie del soggiorno regolare e della presentazione della domanda, ma non impongono la concessione della cittadinanza né neutralizzano automaticamente una valutazione negativa sulla condotta dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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