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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento per la cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale, relativi avvisi pubblici, determinazioni attuative ed elenco degli aventi diritto alla concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera di approvazione e alcune disposizioni del regolamento dell’Unione Montana relativo alla cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale, nonché gli avvisi pubblici, le determinazioni attuative e l’elenco degli aventi diritto alla concessione. L’ordinanza non esamina ancora i motivi di illegittimità dedotti contro tali atti. Poiché l’elenco impugnato comprende oltre novanta nominativi di soggetti potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, i ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il Collegio ha inoltre rilevato che le amministrazioni resistenti non si sono costituite e non hanno depositato la relazione sui fatti e la documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a.; ha quindi ritenuto necessario acquisire tali elementi, anche con riferimento all’esito del procedimento di integrazione e modifica del regolamento annunciato dall’Unione Montana con nota del 30 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Montana della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti. La pubblicazione deve avvenire integralmente nelle sezioni “Novità” e “Tartufi”, con link facilmente individuabile anche nella home page; gli atti devono restare disponibili sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e l’Unione Montana deve rilasciare ai ricorrenti un attestato dell’avvenuta pubblicazione. L’integrazione del contraddittorio deve essere completata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha inoltre ordinato ai responsabili del procedimento dell’Unione Montana e della Regione Marche di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la relazione sui fatti di causa e tutta la documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a., riferendo anche sull’eventuale modifica del regolamento. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; la trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 13 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, in presenza dei presupposti, modalità di notificazione idonee a raggiungere una pluralità di destinatari quando la notificazione ordinaria risulti particolarmente gravosa o difficile.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Costituisce la base normativa, richiamata congiuntamente all’art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Impone all’amministrazione resistente il deposito della relazione sui fatti di causa e degli atti e documenti utili al giudizio; l’omesso adempimento ha giustificato l’ordine istruttorio del TAR.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.

    Il TAR ha richiamato il dovere di collaborazione reciproca tra ricorrenti e Unione Montana nello svolgimento degli adempimenti connessi all’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando, mediante motivi aggiunti, viene impugnato un elenco contenente un numero elevato di destinatari potenzialmente controinteressati, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione integrale degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo modalità idonee a garantirne la conoscibilità effettiva.
  • L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere accompagnata dall’obbligo per l’amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio e di attestare l’avvenuta pubblicazione, così da rendere verificabile l’effettiva integrazione del contraddittorio.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente e l’omesso deposito della relazione sui fatti e dei documenti previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a. consentono al giudice di ordinare d’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.
  • Quando l’amministrazione abbia annunciato modifiche all’atto impugnato, il giudice può acquisire specifiche informazioni sull’esito del procedimento di modifica prima di definire il giudizio, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorsoPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicità

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