Cassazione Penale, Ordinanza n. 10171/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti condannati in primo grado e poi solo parzialmente assolti in appello: la Corte territoriale ha escluso il reato di invasione di terreni o edifici, rideterminando la pena, ma ha confermato la responsabilità per furto pluriaggravato relativo all'illecito allaccio alla rete elettrica che alimentava gli alloggi occupati dagli imputati, senza contatori attivi. Uno dei ricorrenti ha dedotto la mancanza di valida querela, sostenendo che l'atto sarebbe stato sporto da un dirigente comunale privo di legittimazione per difetto di previa delibera consiliare. Ha inoltre censurato la motivazione sulla sua responsabilità per il furto di energia elettrica e sulla consapevolezza dell'illecito allaccio, nonché la sussistenza delle aggravanti ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. L'altro ricorrente ha contestato, con doglianze di vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità per il furto e l'aggravante della violenza sulle cose. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati, osservando che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e che, in sede di legittimità, non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o della prova. Ha inoltre rilevato che la questione sulla querela, non tempestivamente dedotta nei gradi di merito, richiedeva accertamenti di fatto non proponibili in cassazione senza adeguata specificità e produzione degli atti pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui affermava la responsabilità degli imputati per furto pluriaggravato, mentre restava ferma l'assoluzione per il diverso capo di invasione di terreni o edifici già pronunciata in appello. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
la mancanza di una condizione di procedibilità deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado; tuttavia, se la questione presuppone accertamenti di fatto e non è stata tempestivamente dedotta, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti rilevanti.
art. 581 c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico; la deduzione di questioni che richiedono accertamenti di fatto impone di mettere a disposizione della Corte gli atti o le indicazioni necessarie.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
l'aggravante richiamata è ritenuta applicabile anche quando il furto dell'energia sia realizzato con concorso morale, oltre che materiale.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 625 c.p.
richiamato per il furto aggravato contestato ai ricorrenti, in relazione alle aggravanti del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- La deduzione in cassazione dell'assenza di una condizione di procedibilità è ammissibile solo se la questione non richiede un nuovo accertamento di fatto; quando invece occorre verificare atti e circostanze non esaminati nei gradi di merito, il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi necessari e aver sollevato tempestivamente la questione.
- Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, ma solo per denunciare un errore percettivo specifico e decisivo, dimostrabile attraverso gli atti del processo.
- L'aggravante della violenza sulle cose prevista per il furto può operare anche quando il soggetto abbia concorso moralmente alla sottrazione del bene, non essendo limitata al solo concorso materiale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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