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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29803/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato in primo e secondo grado per ricettazione di un orologio di lusso di provenienza furtiva. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla prova della materiale disponibilità dell'orologio e della consapevolezza della sua provenienza delittuosa, sostenendo che le immagini e i filmati valorizzati dai giudici di merito non dimostrassero un possesso effettivo del bene né il dolo richiesto per il reato; ha inoltre contestato il significato attribuito alla cancellazione di messaggi, alla richiesta di estratto di archivio e all'assenza di garanzia e accessori. Con un secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in incauto acquisto, assumendo che, anche a voler ritenere un contatto materiale con il bene, mancassero gli elementi per la ricettazione e al più vi fosse una condotta colposa ex art. 712 c.p. Con un terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, ritenendo apodittica la valorizzazione del valore del bene e di un precedente penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero integralmente diretti a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità, e comunque reiterativi di censure già disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello in una situazione di doppia conforme. Ha valorizzato, tra gli indici della ricettazione, la cancellazione del messaggio inviato alla persona offesa, i video rinvenuti nel telefono del ricorrente con l'orologio identico a quello rubato e con numero seriale corrispondente, l'invio delle immagini a potenziali acquirenti e la richiesta di estratto di archivio alla casa madre. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione in termini di dolo, anche eventuale, e infondata la richiesta di derubricazione in art. 712 c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito, poiché il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è stato motivatamente fondato sul valore del bene e sulla capacità a delinquere desunta dal precedente penale. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il delitto di ricettazione è ritenuto configurabile quando vi siano indici univoci della concreta disponibilità del bene e della consapevolezza, anche nella forma del dolo eventuale, della provenienza delittuosa della cosa; non è sufficiente una mera mancanza di diligenza, che semmai può integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato come fattispecie contravvenzionale alternativa, applicabile solo in caso di mera negligenza o sospetto non accompagnato dall'accettazione del rischio della provenienza illecita del bene.

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza sulla valutazione della prova è stata ritenuta volta a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in cassazione se la motivazione di merito è logica e completa.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura delle prove, ma solo la verifica dell'esistenza di una motivazione effettiva, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la formazione del dolo; la Corte ha ribadito che l'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze sintomatiche anche successive, se logicamente collegate alla consapevolezza pregressa.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate o giudicate equivalenti alle aggravanti con motivazione sintetica ma congrua, specie se si valorizzano il valore del bene e i precedenti dell'imputato.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.

  • art. 133 c.p.

    Il precedente penale e le modalità del fatto sono stati considerati indici della capacità a delinquere e della non meritevolezza di un trattamento più favorevole.

  • art. 648 cod. pen.

    Stessa norma sostanziale richiamata in motivazione come base della condanna per ricettazione.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la prova della disponibilità materiale del bene può essere desunta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui il possesso di immagini o video del bene, la loro utilizzazione per trattative commerciali e condotte immediatamente successive incompatibili con una detenzione lecita.
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa può essere provata anche in via indiziaria e può risultare da comportamenti sintomatici quali la cancellazione di messaggi compromettenti, l'assenza di una spiegazione attendibile sull'origine del bene e l'attivazione per ottenere documentazione idonea a costruire un'apparenza di legittimità.
  • Il dolo di ricettazione può assumere forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa provenga da reato; non si tratta invece di ricettazione quando la condotta si risolva in mera negligenza o mancata verifica, ipotesi eventualmente riconducibile all'art. 712 c.p.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una lettura alternativa più favorevole all'imputato.
  • In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente; la motivazione di appello può richiamare e fare proprie le argomentazioni del primo giudice senza necessità di replicare analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una disamina analitica di tutti gli elementi, essendo sufficiente una motivazione coerente che dia conto dei criteri valorizzati, come il valore del bene e i precedenti dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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