Cassazione Penale, Sentenza n. 12704/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per gli artt. 110 e 648-bis cod. pen. (riciclaggio/alterazione dati identificativi del veicolo): deducono cinque censure principali: 1) violazione delle norme sulle intercettazioni (artt. 270 e 266 c.p.p.) per l'utilizzo di captazioni autorizzate per diverso reato originario; 2) errata applicazione delle norme sul riciclaggio e sul codice della strada (artt. 648, 648-bis e art. 74 d.lgs. 285/1992), travisamento della prova e mancata considerazione di elementi favorevoli (assenza di denuncia di furto, identificazione del numero originario di telaio); 3) carenza della motivazione rafforzata richiesta per la riforma di una sentenza assolutoria; 4) violazione delle garanzie processuali e dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame testi) in appello; 5) mancata applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648-bis, comma 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato (il quinto motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile per genericità). In particolare: - ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni perché connesse, ai fini dell'art. 12 c.p.p., al reato oggetto dell'autorizzazione originaria; - ha confermato la valutazione di merito circa la provenienza illecita del miniescavatore sulla base del complesso indiziario (riverniciatura, contraffazione del numero di telaio accertata dalla consulenza, identità del numero su due mezzi, conversazioni intercettate, impossibilità degli imputati di esibire documenti); - ha ritenuto regolare e sufficiente la motivazione rafforzata della Corte d'appello nel riformare l'assoluzione; - ha ritenuto non obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale perché la riforma non si fondava esclusivamente su nuove valutazioni di prove dichiarative ritenute decisive; - ha respinto la richiesta di applicazione automatica dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, per genericità della doglianza.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio della concorso di persone nel medesimo reato; contestata la partecipazione di più soggetti alla alterazione e occultamento del mezzo
art. 648-bis cod. pen.
Riciclaggio e alterazione degli elementi identificativi delle cose di provenienza delittuosa; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando la manomissione del telaio era funzionale a occultare la provenienza illecita del veicolo
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto generale di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli autorizzati; la Corte ricorda che il divieto non opera se i reati risultano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e rientrano nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti e presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni; richiamato nel quadro della valutazione di ammissibilità delle captazioni
art. 12 cod. proc. pen.
Nozione di connessione tra procedimenti; la Corte ha ritenuto sussistente connessione oggettiva/probatoria/finalistica tra l'ipotesi associativa investigata e il reato di riciclaggio
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Regola sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: obbligo solo se la riforma si fonda su errata valutazione di prove dichiarative ritenute decisive in primo grado; nel caso, la Corte ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione
art. 74 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), comma 6
Norma sanzionatoria amministrativa che il Tribunale aveva ipotizzato; la Corte d'appello ha riclassificato la fattispecie come reato di riciclaggio alla luce della manomissione funzionale all'occultamento della provenienza illecita
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere: procedimento iniziale per il quale erano state disposte intercettazioni poi utilizzate per reati connessi
art. 648-bis, comma 4 cod. pen.
Circostanza attenuante speciale del riciclaggio: la Corte ha rilevato che la deduzione di applicazione era generica e non adeguatamente motivata
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione alle garanzie di giusto processo invocate dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie procedurali (nessuna violazione rilevata)
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per altri reati se esiste una connessione oggettiva, probatoria o finalistico ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; il divieto di utilizzo non è assoluto.
- Per la fattispecie di riciclaggio/alterazione dei dati identificativi (art. 648-bis) non è necessario identificare con precisione il dettaglio del reato presupposto o il soggetto passivo: è sufficiente una prova logica e compiuta della provenienza illecita dell'utilità basata su un compendio indiziario.
- La Corte d'appello che riformi un'assoluzione ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve esporre le linee portanti del nuovo ragionamento e confutare i punti principali della motivazione di primo grado; la motivazione sintetica ma puntuale che mostra il confronto è però sufficiente.
- L'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame testi) sussiste solo se la riforma si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice; se la condanna deriva da una valutazione complessiva e logica di elementi di diversa natura, la rinnovazione non è necessaria.
- Le interpretazioni criptiche o cifrate nelle intercettazioni sono questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato in Cassazione è limitato e non consente una riedizione del merito delle valutazioni probatorie.
- Le doglianze generiche su questioni sanzionatorie o attenuanti (per esempio richiesta di automatica applicazione di un'attenuante senza indicare elementi specifici) sono inammissibili o destinate al rigetto.
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