Sentenza n. 412/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 474/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 474/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 474/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 21 febbraio 2025 e corredata dalla certificazione di passaggio in giudicato del 27 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente o altro equipollente. L’Amministrazione, pur destinataria della notificazione, non aveva dato esecuzione alla decisione entro il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva finalmente versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione da parte del Ministero, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, anche perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Tuttavia, il pagamento intervenuto nelle more ha estinto la pretesa sostanziale della ricorrente e ha determinato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriori misure esecutive, di nomina del commissario ad acta o di applicazione della penalità di mora. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 700 euro, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
corrispondere una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione; nel caso concreto non è stata applicata perché l’obbligazione è stata adempiuta nelle more.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso prima della proposizione del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione contenga un obbligo concreto a carico dell’amministrazione e tale obbligo sia rimasto ineseguito.
- Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, la verifica dell’inottemperanza deve tenere conto del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- Il pagamento o l’adempimento dell’obbligazione dedotta in ottemperanza, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa sostanziale alla cui soddisfazione è diretta l’azione esecutiva.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se la causa viene dichiarata improcedibile per sopravvenuto adempimento o si conclude con cessazione della materia del contendere.
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