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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15882/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da alcuni medici, che dopo la laurea avevano frequentato scuole di specializzazione senza ricevere alcuna remunerazione. Essi hanno agito contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, le quali imponevano un’adeguata retribuzione per gli specializzandi. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il termine decennale e facendo decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale decorrenza, sostenendo che il dies a quo fosse errato; i ricorrenti successivi hanno inoltre chiesto la rimessione alla Corte di giustizia. La Presidenza del Consiglio ha resistito e ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la censura sulla decorrenza della prescrizione si poneva contro un orientamento di legittimità consolidato, secondo il quale il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. È stata ritenuta manifestamente irrilevante anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in quanto già superata da una giurisprudenza costante. La Corte ha quindi rigettato i ricorsi sul piano sostanziale-processuale di inammissibilità, condannando la ricorrente principale e il gruppo dei ricorrenti successivi alle spese di lite e alla sanzione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura proposta contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non si confronta con esso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le ragioni già espresse in numerose decisioni identiche, senza ripeterle integralmente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È applicabile la condanna equitativa per responsabilità aggravata quando la parte propone tesi apertamente contrastanti con orientamenti consolidati e omette di confrontarsi con essi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE

    Le direttive imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata retribuzione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione.

  • legge 8 agosto 1991, n. 257

    Indicata come fonte di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto a favore di chi risultava beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la sua entrata in vigore segna il dies a quo della prescrizione secondo l’orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso risarcitorio da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE, il diritto va qualificato e trattato alla luce dell’orientamento di legittimità già consolidato sul momento di decorrenza della prescrizione.
  • Se la censura di ricorso si limita a contestare un principio ormai stabilizzato senza confrontarsi con esso, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione è già stata risolta in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e non emergono nuovi profili decisivi.
  • La proposizione di ricorsi palesemente incompatibili con una giurisprudenza di legittimità consolidata può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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