Cassazione Penale, Sentenza n. 4653/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ylli ha impugnato l'ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua richiesta di correzione di un presunto errore materiale (art.130 c.p.p.) nella sentenza di condanna del 17/12/2020, poiché il dispositivo non indicava alcun termine per il deposito della motivazione mentre la parte motiva indicava 90 giorni. Chiedeva inoltre la rimessione in termini (art.175 c.p.p.) per proporre impugnazione, sostenendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla notificazione dell'ordine di esecuzione e che circostanze quali la nomina tardiva del difensore, difficoltà di accesso al fascicolo e la pandemia giustificassero il ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione (quando la motivazione non sia redatta e letta contestualmente), prevale il dispositivo. Poiché il dispositivo non indicava termine, si è applicato l'art.544 comma 2 c.p.p. (deposito della motivazione entro 15 giorni), termine rispettato il 23/12/2020, con scadenza del termine di impugnazione entro il 10/02/2021. L'istanza di rimessione in termini, presentata il 26/03/2021, è stata ritenuta tardiva e priva di allegazioni di caso fortuito o forza maggiore idonee a giustificare la restituzione del termine; l'errore di diritto o l'inadempimento del difensore non integrano di per sé tali ipotesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; citata a titolo di inquadramento del fatto di reato.
art. 130 c.p.p.
Rimessione alla correzione di errori materiali: la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore materiale del dispositivo da correggere, perché l'assenza del termine nel dispositivo non era un mero refuso quando la motivazione non era stata resa contestualmente.
art. 175 c.p.p.
Disciplina della rimessione in termini per impugnazioni: la Corte ha ricordato che la restituzione del termine è ammessa solo per caso fortuito o forza maggiore e che un errore di valutazione giuridica o inadempimenti del difensore non determinano di per sé tali ipotesi.
art. 544 c.p.p., commi 1 e 2
Regole sulla pronuncia e deposito della motivazione: se la motivazione non è redatta e letta contestualmente al dispositivo, in caso di mancata indicazione di un termine nel dispositivo si applica il termine ordinario previsto dal comma 2 (deposito entro 15 giorni), applicazione che ha determinato la scadenza del termine d'impugnazione.
art. 606 c.p.p.
Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 7980 del 01/02/2017; Sez. 4 n. 55106 del 18/10/2017; Sez. 2 n. 13803 del 10/03/2021)
Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui il dispositivo prevale sulla motivazione quando quest'ultima non è stata resa contestualmente, e secondo cui l'inadempimento o l'errore del difensore non costituiscono di per sé caso fortuito o forza maggiore per la rimessione in termini.
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e parte motiva della sentenza, quando la motivazione non è stata resa e letta contestualmente al dispositivo, prevale il contenuto del dispositivo.
- Se il dispositivo non indica alcun termine per il deposito della motivazione, si applica l'art. 544 c.p.p., comma 2: la motivazione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia e da quella data decorrono i termini per l'impugnazione.
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è ammessa solo per caso fortuito o forza maggiore; errori di diritto, valutazioni giuridiche errate o inadempimenti del difensore (anche se attribuibili alla difesa di fiducia) non sono, di regola, idonei a giustificare la restituzione del termine.
- Il dies a quo per l'avvio dei termini è la conoscenza effettiva dell'atto che dà luogo alla possibilità di impugnare; tuttavia il titolare dell'azione deve agire tempestivamente una volta venuto a conoscenza, e la conoscenza antecedente rende ininfluente una successiva notificazione tardiva.
- Per evitare il rigetto di richieste di rimessione è opportuno documentare inequivocabilmente impedimenti oggettivi (es. certificazioni mediche, provvedimenti amministrativi, impossibilità materiale di accesso al fascicolo) e non basarsi su errori di interpretazione giuridica o su inadempimenti del difensore.
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