Sentenza n. 2058/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 123/2025 pubbl. il 04/03/2025 RG n. 841/2024 del Tribunale di Pavia (Sezione Lavoro), Giudice Dott. Frangipani, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente o altro beneficio equipollente. In particolare, l'amministrazione non avrebbe accreditato l'importo di 500 euro per ciascun anno di insegnamento. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e il mancato adempimento. Il Ministero si è costituito senza contestare in giudizio l'inadempimento. È stato inoltre dedotto e verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza al giudicato. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua esecutività, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e il mancato adempimento dell'amministrazione, non contestato dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, mediante la messa a disposizione della carta docente o di altro beneficio equipollente per gli anni 2021/22 e 2022/23. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni, senza compenso in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente per gli anni scolastici oggetto del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio da rispettare tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa la possibilità di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo specifico di attribuzione o messa a disposizione di un beneficio.
- La prova del passaggio in giudicato del titolo esecutivo e del mancato adempimento dell'amministrazione, ove adeguatamente documentata e non contestata dalla parte pubblica, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
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