Cassazione Penale, Sentenza n. 27494/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduce che la dichiarazione di assenza dell'imputato ("libero-assente") in sede di udienza preliminare e il successivo decreto che disponeva il giudizio sono nulli perché l'imputato era in stato di detenzione (carcere dal 3/12/2020 al 23/6/2022; poi detenzione domiciliare fino a successiva scarcerazione) e non era stato tradotto né era stata rilevata la sua condizione impeditiva. Si sostiene che la mancata traduzione e l'erronea dichiarazione di assenza determinano la nullità assoluta di tutta la fase preventiva e degli atti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, secondo l'orientamento consolidato (Sez. U. Costantino e successive pronunce), l'obbligo del giudice di disporre la traduzione sussiste solo se la condizione di restrizione dell'imputato emerge dagli atti o viene comunicata tempestivamente in apertura dell'udienza. Nel caso concreto non risultano agli atti comunicazioni fatte al G.U.P. o al Tribunale circa lo stato detentivo del Cipollini, mentre dagli atti emergevano elementi (verbale identificazione dell'8/10/2021, nomina di difensore, notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione indagini) che indicavano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Per questi motivi la dichiarazione di assenza è stata ritenuta corretta e legittima e le sentenze di merito sono state confermate.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola gli effetti della corretta citazione e della partecipazione dell'imputato; la Corte ha richiamato che, se la condizione di restrizione non emerge dagli atti, incombe sull'imputato o sul suo difensore l'onere di comunicare tempestivamente la sopravvenuta restrizione per ottenere la traduzione e il rinvio; in mancanza la dichiarazione di assenza è legittima.
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato per confronto: disciplina la tempestività della segnalazione dell'impedimento del difensore; la Corte ne rileva l'assenza di una previsione analoga per l'imputato, rafforzando l'onere di comunicazione in udienza a carico dell'imputato/difensore.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di conclusione indagini; nel caso risultò la notifica a mani proprie dell'avviso all'indagato, elemento che la Corte ha ritenuto indicativo della conoscenza del procedimento.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato questi profili e li ha ritenuti infondati per i motivi esposti.
Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte: stabilisce i principi applicabili alla comparazione tra stato di restrizione e obblighi del giudice e dell'imputato; chiarisce che il giudice deve disporre la traduzione se la condizione di restrizione emerge dagli atti o è comunicata in apertura d'udienza; in mancanza la mancata partecipazione può essere considerata volontaria.
art. 100, comma 14 d.lgs. n. 285/1992; artt. 477, 482, 476, 648-bis, 479 cod. pen.; artt. 110, 48 cod. pen.
Norme penali richiamate nella contestazione dei fatti (reati relativi a falsificazione targhe, fabbricazione di atti falsi, ricettazione, false attestazioni in atti pubblici). Non rilevanti per il dogma procedurale deciso sulla dichiarazione di assenza, ma indicate nel capo di imputazione riconfermato in sede di merito.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato regolarmente citato e la sua condizione di detenzione non emerge dagli atti, è onere dell'imputato o del suo difensore comunicare tempestivamente, in apertura dell'udienza, la condizione impeditiva al fine di ottenere la traduzione e il rinvio; in mancanza la dichiarazione di assenza può considerarsi legittima.
- Il giudice deve attivarsi per la traduzione e rinviare il procedimento solo quando la condizione di restrizione dell'imputato risulti dagli atti o sia comunicata tempestivamente; non è richiesto che l'ufficio procedente compia indagini ex officio in tutti i casi di mancata comparizione.
- La semplice successiva emersione della condizione detentiva non comporta automaticamente la nullità degli atti anteriori, salvo che sia provata l'impossibilità non imputabile all'imputato di segnalare l'impedimento (forza maggiore o caso fortuito) o l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
- La prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (es. notifica a mani proprie di atti, nomina o presenza di difensore, elezione di domicilio) è decisiva per escludere che l'assenza sia giustificata; tali elementi possono legittimare la prosecuzione del giudizio in assenza.
- Se si intende evitare il rischio di perdere la possibilità di ottenere la traduzione, la difesa deve produrre in udienza ogni documento attestante la misura restrittiva e chiedere formalmente la traduzione o il rinvio non appena venga a conoscenza della fissazione dell'udienza.
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