Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32492/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'indennizzo per ingiusta detenzione relativo a un periodo complessivo di 445 giorni derivante dall'esecuzione di due sentenze di patteggiamento in parte riferite agli stessi fatti. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza che aveva rigettato la domanda e disposto il rinvio limitatamente alla valutazione della colpa del ricorrente e alla determinazione del periodo indennizzabile (dalla presentazione dell'incidente di esecuzione, 22/07/2016, alla cessazione della detenzione, 09/02/2018). In sede di giudizio di rinvio la Corte territoriale, basandosi su documentazione prodotta per la prima volta in quella sede, ha ritenuto che esistesse una sentenza non eseguita (12/06/2014, irrevocabile 28/10/2014) che avrebbe assorbito parte della detenzione e ha ricalcolato il periodo non indennizzabile, respingendo la domanda. Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo che il giudice del rinvio aveva travalicato i limiti del mandato imposto dalla sentenza di annullamento, rimettere in discussione fatti e calcoli già ritenuti incontestati e acquisiti nel giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata del 15 novembre 2021. Ha stabilito che la Corte di appello, in qualità di giudice del rinvio, è uscita dai limiti del mandato fissato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, introducendo nuova documentazione e rimettere in discussione la sussistenza e la durata dell'ingiusta detenzione che, per i punti non impugnati, era ormai giudicato interno. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rimessa ad altra Sezione della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, perché si esprima nei limiti indicati dalla Corte di cassazione (valutazione della colpa e determinazione del periodo indennizzabile), con riserva sulla questione autonoma dell'ulteriore titolo giudiziale e con regolamento delle spese da decidersi in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata in relazione alla non indennizzabilità della detenzione se esisteva un titolo custodiale assorbente; la Corte osserva tuttavia che tale questione non poteva essere nuovamente introdotta in fase di rinvio se non era stata dedotta e documentata in cassazione

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla revoca, in sede esecutiva, di una delle due sentenze di patteggiamento per effetto del principio del ne bis in idem

  • art. 394 cod. proc. civ.

    Richiama il principio che nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre fatti o prove nuovi diversi da quelli che potevano essere esaminati dal giudice della sentenza cassata; vincola il giudice del rinvio all'impostazione fissata dalla sentenza di annullamento

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio è vincolato ai limiti e all'impostazione sostanziale fissata dalla sentenza di annullamento della Cassazione e non può riesaminare questioni pregiudiziali non dedotte o documentate in sede di legittimità.
  • Se nella precedente decisione di merito un fatto (es. durata della detenzione senza titolo) è stato dichiarato incontestato e non è stato impugnato, si forma giudicato interno su quel punto e non può essere rimettere in discussione nel giudizio di rinvio.
  • Non è ammesso introdurre nuove prove documentali in sede di rinvio quando esse mirano a dedurre fatti o situazioni che avrebbero potuto essere dedotte in cassazione: la riapertura del giudizio è limitata ai punti indicati nella sentenza di annullamento.
  • La verifica della sussistenza di un titolo custodiale assorbente (e quindi della non indennizzabilità) è ammissibile soltanto se la questione era effettivamente oggetto del ricorso in Cassazione o era stata dedotta e documentata in quella sede; altrimenti deve essere valutata solo nella misura consentita dal mandato di rinvio.
  • Per chi richiede la riparazione per ingiusta detenzione è strategico dedurre e documentare già in sede di cassazione tutti gli elementi decisivi (esistenza di altri titoli, calcolo dei benefici, date rilevanti) perché, se non dedotti allora, non saranno riammessi o potranno essere disattesi in fase di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.