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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15433/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato, con sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in applicazione del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per i reati di omicidio stradale aggravato e violazione delle norme sulla circolazione stradale. In cassazione, il difensore ha proposto ricorso deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile de plano. Ha ritenuto che, essendo la pena stata concordata tra le parti in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., erano precluse in cassazione le doglianze relative a motivi ai quali l'imputato aveva rinunciato nell'ambito dell'accordo, nonché quelle concernenti il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. e la dosimetria della pena, salvo il caso di pena illegale, non ricorrente nel caso di specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    indica il titolo di reato per cui è intervenuta la condanna, in combinazione con l'aggravante contestata al comma secondo

  • art. 141 cod. strada

    norma della circolazione stradale richiamata nel capo di imputazione come violata

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato in appello comporta rinuncia ai motivi di appello non coltivati e preclude, in cassazione, le censure su questioni rinunciate, salvo profili relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che è inammissibile la doglianza sulla mancata applicazione della causa di proscioglimento quando il ricorso segue a concordato in appello su motivi rinunciati

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte esclude la proponibilità della censura sulla particolare tenuità del fatto quando la questione sia stata abbandonata con l'accordo sulla pena

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa

  • legge n. 103/2017

    richiamata come fonte di introduzione dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte che aderisca all'accordo e rinunci ai motivi di appello non può poi dedurre in cassazione questioni già abbandonate, neppure se rilevabili d'ufficio, salvo che si contesti la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la difformità della sentenza dall'accordo.
  • La preclusione derivante dal concordato in appello ha effetti sull'intero sviluppo del processo e si estende al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, in presenza di pena concordata e legalmente determinata, si risolva in una censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., delle attenuanti generiche o dell'art. 131-bis c.p., se tali questioni sono state ricomprese nei motivi rinunciati.
  • La doglianza sulla determinazione della pena può essere scrutinata in cassazione solo se la sanzione sia illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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