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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08324/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso unordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso da lui proposto con altra parte contro la resistente, con condanna alle spese e alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel procedimento di revocazione la resistente ha eccepito la sopravvenuta radiazione dellavvocato dal relativo albo, ma la Corte ha rilevato che la circostanza non impediva la decisione. La Corte ha poi ritenuto il ricorso improcedibile perche8 non era stata depositata la copia autentica dellordinanza impugnata, essendone stata prodotta solo la prima pagina. In ogni caso, ha considerato il ricorso manifestamente inammissibile perche8 privo di una chiara esposizione dei fatti, non confrontato con la decisione impugnata, e perche8 tendeva a censurare una pretesa errata valutazione delle condizioni di ammissibilite0 del precedente ricorso, vizio non deducibile con la revocazione, che riguarda solo errori di fatto e non errori di giudizio. La Corte ha anche osservato, ad abundantiam, che il ricorrente difettava di legittimazione e interesse a dolersi dellestraneite0 di unaltra soggetto al precedente giudizio. La resistente ha inoltre chiesto tutela ex art. 89 c.p.c. per espressioni offensive contenute nel ricorso, e la Corte ha valorizzato anche la temerariete0 delliniziativa ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione; ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimite0 in favore della resistente; ha altresec condannato il ricorrente, ai sensi dellart. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di Euro 600,00 in favore della resistente; infine ha dato atto dei presupposti per il versamento dellulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ex art. 86 cod. proc. civ.

    consente alla parte di difendersi in proprio; la sopravvenuta radiazione dellavvocato non impedisce automaticamente la decisione se la parte puf2 attivarsi per nominare un nuovo procuratore.

  • art. 391-bis c.p.c.

    ex art. 391-bis cod. proc. civ.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione e8 ammessa solo nei limiti degli errori di fatto revocatori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il ricorso per revocazione e8 improcedibile se non viene depositata la copia autentica del provvedimento impugnato.

  • artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.

    richiedono, per il ricorso per revocazione avverso decisioni di cassazione, il rispetto delle formalite0 di deposito previste per il ricorso per cassazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ai sensi dellart. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativa in caso di lite temeraria o iniziativa processuale manifestamente infondata e offensiva.

  • art. 89 c.p.c.

    ex art. 89 cod. proc. civ.

    richiamato dalla resistente per la tutela contro espressioni sconvenienti o offensive contenute nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in presenza dei presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di cassazione e8 improcedibile se il ricorrente non deposita la copia autentica del provvedimento impugnato, poiche8 si applicano le formalite0 previste per il ricorso per cassazione.
  • La revocazione e8 esperibile solo per errori di fatto risultanti dagli atti o documenti di causa e non per contestare la valutazione giuridica o processuale compiuta dalla Corte, neppure quando investa l'ammissibilite0 del precedente ricorso.
  • Un ricorso privo di esposizione chiara dei fatti e non confrontato con la decisione impugnata puf2 essere dichiarato manifestamente inammissibile perche8 non consente il controllo critico richiesto al giudice di legittimite0.
  • La parte che agisce in proprio e perda successivamente il titolo professionale che le consentiva di stare in giudizio senza difensore deve comunque attivarsi con diligenza per regolarizzare la propria posizione processuale.
  • Le doglianze proposte da soggetto che non sia portatore della specifica legittimazione o interesse a far valere un determinato vizio sono inammissibili.
  • La proposizione di un ricorso radicalmente privo dei presupposti di ammissibilite0 e connotato da contenuti offensivi puf2 integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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