Circolare numero 170 del 13-10-2015
1.Premessa. 2. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito. 2.1 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità. 2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI. 2.3 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola. 2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione guadagni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina del lavoro accessorio introdotta dal d.lgs. n. 81/2015, chiarendo limiti economici, modalità di acquisto dei buoni lavoro e ambito di applicazione. Vengono inoltre specificate le regole di cumulabilità con prestazioni integrative del salario, indennità di mobilità, NASpI, disoccupazione agricola e cassa integrazione guadagni, con indicazioni sui limiti di reddito e sugli obblighi di comunicazione all’INPS.
Disciplina del lavoro accessorio e sua compatibilità con prestazioni di sostegno al reddito
Disciplina del lavoro accessorio e compatibilità con prestazioni di sostegno al reddito
La circolare illustra la nuova disciplina del lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, e chiarisce i rapporti tra tale istituto e varie prestazioni previdenziali e assistenziali. Il documento ricostruisce i limiti economici del lavoro accessorio, le modalità di utilizzo dei buoni lavoro e le regole di cumulabilità con ammortizzatori sociali, indennità di mobilità, NASpI, disoccupazione agricola e cassa integrazione guadagni.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 48 del d.lgs. n. 81/2015 ridefinisce il lavoro accessorio e, insieme agli articoli 49 e 50, ne disciplina il funzionamento, abrogando la precedente normativa contenuta negli articoli 70-73 del d.lgs. n. 276/2003. La circolare sintetizza l’istituto, evidenziando che la nuova regolazione si basa sul riferimento all’anno civile e sulla rivalutazione annuale dei limiti economici in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Limiti economici del lavoro accessorio
Le prestazioni di lavoro accessorio sono tali se non producono, con riferimento alla totalità dei committenti, compensi superiori a 7.000 euro per anno civile, limite annualmente rivalutabile. Fermo restando tale tetto complessivo, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti le attività rese mediante buoni lavoro possono essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro per singolo committente, anch’essi soggetti a rivalutazione annuale.
Buoni orari: acquisto e valore nominale
Per lo svolgimento del lavoro accessorio i committenti devono acquistare esclusivamente per via telematica uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è determinato da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; in attesa dell’emanazione del decreto, il valore del buono orario è fissato in 10 euro. Nel solo settore agricolo il valore del buono coincide con l’importo della retribuzione oraria delle prestazioni subordinate previsto dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compatibilità con prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
La circolare precisa che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutabili. L’INPS deve sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio. Viene inoltre chiarito che la disciplina deve applicarsi anche alle fattispecie sorte nel periodo 1 gennaio 2015-24 giugno 2015, in un’ottica di tutela del lavoratore e di parità di trattamento rispetto a chi abbia percepito redditi da voucher in altri periodi dell’anno 2015 o nell’anno precedente.
Indennità di mobilità
Con riferimento all’indennità di mobilità, la circolare stabilisce che dal 1 gennaio 2015 essa è interamente cumulabile con i compensi derivanti dal lavoro accessorio fino a 3.000 euro per anno civile, rivalutabili. Per i compensi eccedenti tale soglia e fino a 7.000 euro annui, il reddito da lavoro accessorio resta compatibile e cumulabile nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223/1991, come già richiamato dalla prassi INPS. Il beneficiario dell’indennità deve comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio del lavoro accessorio o, se l’attività era già in corso, dalla domanda di indennità, il reddito presunto relativo all’anno solare.
NASpI e disoccupazione agricola
Per la NASpI la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia a quanto già precisato nella circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015. Quanto alla disoccupazione agricola, viene confermata la compatibilità con il lavoro accessorio entro il limite complessivo annuo di 3.000 euro netti, rivalutabili. Poiché la disoccupazione agricola è richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si verifica lo stato di disoccupazione, la valutazione della cumulabilità deve essere compiuta con riferimento all’eventuale lavoro accessorio svolto nell’anno di competenza della prestazione.
Cassa integrazione guadagni
Anche le integrazioni salariali sono cumulabili con i compensi da lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro per anno civile, rivalutabili annualmente. Per la quota di compensi superiore a 3.000 euro e fino a 7.000 euro annui si applica la disciplina ordinaria di compatibilità e cumulabilità parziale richiamata dal d.lgs. n. 148/2015 e dalla precedente prassi INPS. La circolare evidenzia che, se il compenso da lavoro accessorio resta entro la soglia di 3.000 euro, non è dovuta la comunicazione preventiva all’INPS; se invece il compenso è destinato a superare tale limite, la comunicazione deve essere resa prima del superamento, anche nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, a pena di decadenza dalle integrazioni salariali.
Punti principali
Nuova disciplina del lavoro accessorio
Il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il lavoro accessorio agli articoli 48-50 e abroga la precedente disciplina degli articoli 70-73 del d.lgs. n. 276/2003. Le prestazioni di lavoro accessorio sono quelle che non superano, complessivamente nei confronti di tutti i committenti, 7.000 euro per anno civile, limite rivalutato ISTAT. Nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, resta fermo anche il limite di 2.000 euro per ciascun singolo committente, anch’esso rivalutabile.
Buoni lavoro e valore nominale
Per svolgere lavoro accessorio i committenti devono acquistare esclusivamente per via telematica carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; in attesa del decreto, il valore è fissato in 10 euro. Nel solo settore agricolo il buono ha un valore pari alla retribuzione oraria prevista per le prestazioni subordinate dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Compatibilità con prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutabile ISTAT. L’INPS deve sottrarre dalla contribuzione figurativa delle prestazioni di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio. La circolare interpreta la norma in modo da applicarla anche alle fattispecie sorte nel periodo 1 gennaio 2015-24 giugno 2015, per garantire parità di trattamento tra i percettori di redditi da voucher prima e dopo l’entrata in vigore del decreto.
Indennità di mobilità
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi da lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui, rivalutati ISTAT. Per la quota eccedente e fino al limite di 7.000 euro annui, il cumulo è ammesso nei limiti dell’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991. Il beneficiario deve comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività accessoria o, se preesistente, dalla domanda di mobilità, il reddito presunto per l’anno solare.
NASpI e disoccupazione agricola
Per la NASpI la circolare rinvia a quanto già precisato nella circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015. Per la disoccupazione agricola è confermata la compatibilità con il lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro netti annui, rivalutabili ISTAT. Poiché la prestazione è richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello di disoccupazione, la verifica della cumulabilità va effettuata con riferimento all’eventuale lavoro accessorio svolto nell’anno di competenza della prestazione.
Cassa Integrazione Guadagni
Anche le integrazioni salariali sono cumulabili con il lavoro accessorio fino a 3.000 euro per anno civile, rivalutabili ISTAT. Per i compensi oltre tale soglia e fino a 7.000 euro si applica la disciplina ordinaria di compatibilità e cumulo parziale richiamata dal d.lgs. n. 148/2015 e dalla precedente prassi INPS. Se i compensi restano entro 3.000 euro annui non è richiesta la comunicazione preventiva all’INPS; se invece il compenso sta per superare tale limite, la comunicazione deve essere presentata prima del superamento, anche se derivante da più contratti, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
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