Circolare numero 167 del 07-10-2015
Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, sulla rivalutazione del montante contributivo ai fini pensionistici. In particolare, chiarisce che il coefficiente di rivalutazione non può essere inferiore a 1 e che l’eventuale recupero delle maggiori rivalutazioni avverrà sulle annualità successive, ma non in sede di prima applicazione. Conseguentemente, per la rivalutazione del montante nel 2016 non è previsto alcun abbattimento del coefficiente.
Rivalutazione del montante contributivo e clausola di salvaguardia sul coefficiente di capitalizzazione
Rivalutazione del montante contributivo e clausola di salvaguardia
La circolare chiarisce gli effetti del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, in materia di rivalutazione del montante contributivo ai fini pensionistici. Il documento si concentra sulla modifica introdotta all’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, che pone un limite minimo al coefficiente di rivalutazione e disciplina il recupero delle eventuali maggiori capitalizzazioni negli anni successivi.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge n. 65/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione ed è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo.
L’articolo 5, comma 1, del decreto ha inserito nell’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il principio secondo cui il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato secondo il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero sulle rivalutazioni successive. Il comma 1-bis dello stesso articolo ha però previsto una specifica deroga per la prima applicazione: non si procede al recupero sulle rivalutazioni successive previsto dal nuovo periodo del comma 9.
I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri e la facoltà per il Ministero dell’economia e delle finanze di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Tasso annuo di capitalizzazione e criterio di calcolo
La circolare richiama il meccanismo generale già previsto dalla legge n. 335 del 1995: il tasso annuo di capitalizzazione coincide con la variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In caso di revisione della serie storica del PIL, ai soli fini del calcolo del montante contributivo si utilizzano i tassi della serie preesistente per l’anno in cui interviene la revisione e quelli della nuova serie per gli anni successivi.
Effetti sulle pensioni liquidate dal gennaio 2015
In applicazione della novella, per le pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a 1. La norma prevede che, qualora in un anno la variazione media quinquennale del PIL risulti inferiore all’unità, la maggiore capitalizzazione riconosciuta in quell’anno debba essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente effettivo e l’unità.
Prima applicazione e conseguenze operative per il 2016
La circolare evidenzia che, in sede di prima applicazione, il recupero sulle rivalutazioni successive non deve essere effettuato. Di conseguenza, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016 non subirà alcuna decurtazione, in virtù della clausola di salvaguardia prevista dal comma 1-bis.
Recupero delle eventuali maggiori rivalutazioni in futuro
Il documento precisa infine che il meccanismo di recupero potrà operare solo nel caso in cui, in un esercizio successivo, si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore a 1. In tale ipotesi, il recupero delle maggiori capitalizzazioni avverrà su una o più annualità successive nelle quali il coefficiente risulti superiore a 1.
Punti principali
Intervento normativo e conversione del decreto
La circolare richiama il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, pubblicato in G.U. n. 116 del 21 maggio 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR, entrato in vigore il giorno della pubblicazione. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata in G.U. n. 166 del 20 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Modifica alla legge n. 335 del 1995
L’articolo 5, comma 1, del decreto ha integrato l’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilendo che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato in base al tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Il comma 1-bis dello stesso articolo ha escluso, in sede di prima applicazione, il recupero sulle rivalutazioni successive previsto dal nuovo terzo periodo del comma 9.
Tasso annuo di capitalizzazione e criteri ISTAT
Viene ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, il tasso annuo di capitalizzazione corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In caso di revisioni della serie storica del PIL, ai soli fini del calcolo del montante contributivo si applicano i tassi della serie preesistente per l’anno in cui interviene la revisione e quelli della nuova serie per gli anni successivi.
Effetti sulle pensioni liquidate dal gennaio 2015
Per le pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, ai fini del calcolo della quota contributiva, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a 1. Se la variazione media quinquennale del PIL risulta inferiore all’unità, la maggiore capitalizzazione riconosciuta in quell’anno dovrebbe essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente effettivo e l’unità.
Prima applicazione e rivalutazione del 2016
La circolare precisa che, per effetto della clausola di salvaguardia di prima applicazione introdotta dal comma 1-bis, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016 non subirà alcuna decurtazione. Il recupero sulle rivalutazioni successive non troverà applicazione in questa prima fase.
Recupero delle maggiori rivalutazioni nelle annualità successive
Il recupero delle eventuali maggiori rivalutazioni potrà operare solo se in futuro si verificherà nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore a 1. In tal caso, il recupero avverrà su una o più delle capitalizzazioni successive nelle quali il coefficiente sia maggiore di 1.
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