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Circolare

Circolare numero 168 del 09-10-2015

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35. L’Accordo sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990. In attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, si forniscono prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità. Premessa 1. PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Campo di applicazione per materia 1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento 2. PARTE II – DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE 2.1 Disposizioni generali 2.1.1 Territorialità della legislazione applicabile 2.1.2 Dipendenti pubblici e assimilati 2.1.3 Personale impiegato presso una filiale o sede permanente di un’impresa 2.2 Distacco temporaneo 2.3 Personale delle società di trasporto internazionale 2.4 Lavoratori occupati sul territorio di entrambe le Parti Contraenti, diversi dai dipendenti delle imprese di trasporto internazionale 2.5 Membri dell’equipaggio e marittimi 2.5.1 Personale occupato a bordo delle navi 2.5.2 Personale addetto alle operazioni di carico/scarico e riparazione delle navi 2.6 Missioni diplomatiche e funzionari consolari 2.7 Eccezioni 3. PARTE III – DISPOSIZIONI SPECIALI - Sezione 1 Prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi 3.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi – Sezione 2 Prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti 3.2.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 3.2.2 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria 3.2.3 Totalizzazione dei periodi maturati negli Stati UE che hanno ratificato la Convenzione europea di sicurezza sociale 3.2.4 Periodi assicurativi inferiori a un anno 3.2.5 Calcolo delle prestazioni 3.2.6 Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni 3.2.7 Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° agosto 2015 3.2.8 Integrazione al trattamento minimo – Sezione 3 Prestazioni di disoccupazione 3.3 Totalizzazione dei periodi assicurativi 4. PARTE IV – DISPOSIZIONI VARIE 4.1 Misure amministrative e modalità di collaborazione 4.1.1 Collaborazione amministrativa 4.1.2 Accertamenti sanitari 4.1.3 Riservatezza dei dati trattati 4.2 Richieste di informazioni da parte di rappresentanti diplomatici e consolari 4.3 Lingue ufficiali ed esenzioni da spese e autenticazione 4.4 Presentazione delle domande di prestazione 4.5 Surroga nei confronti dei terzi responsabili 4.6 Recupero delle somme erogate indebitamente 4.7 Valuta dei pagamenti 5. PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 5.1 Disposizioni transitorie 5.2 Disposizioni finali 5.3 Formulari e modalità di scambio delle informazioni

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° agosto 2015, dell’Accordo bilaterale Italia-Turchia sulla previdenza sociale, che sostituisce la precedente Convenzione europea di sicurezza sociale nei rapporti tra i due Paesi. Vengono fornite le prime istruzioni su legislazione applicabile e distacchi, prestazioni pensionistiche, disoccupazione, malattia e maternità, nonché sulle regole procedurali e transitorie. Il nuovo Accordo amplia il campo soggettivo a tutte le persone assicurate, disciplina i distacchi fino a 24 mesi, prevede la totalizzazione dei periodi ai fini di specifiche prestazioni, esclude le prestazioni non contributive e non contiene norme su prestazioni familiari, prosecuzione volontaria e integrazione al minimo, salvo i requisiti della normativa nazionale.

Accordo bilaterale Italia-Turchia sulla previdenza sociale: prime istruzioni applicative

Accordo bilaterale Italia-Turchia sulla previdenza sociale

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’Accordo bilaterale tra Italia e Turchia in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° agosto 2015. L’Accordo sostituisce, nei rapporti tra i due Stati, la Convenzione europea di sicurezza sociale del 1972 e il relativo Accordo complementare, e disciplina soprattutto legislazione applicabile, distacchi, pensioni, malattia, maternità e disoccupazione.

Quadro generale e ambito di applicazione

L’Accordo si applica a tutte le persone assicurate, indipendentemente dalla cittadinanza, e non soltanto ai cittadini degli Stati contraenti come avveniva nella Convenzione europea. Riguarda lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici e iscritti alla gestione separata.

Sul piano oggettivo, per la legislazione italiana l’Accordo comprende:

  • assicurazione generale obbligatoria IVS per lavoratori dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata;
  • malattia e maternità, compresa la tubercolosi;
  • infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • disoccupazione involontaria;
  • regimi esclusivi e sostitutivi, purché riferiti a prestazioni o rischi coperti dalle assicurazioni indicate.

Per la legislazione turca l’Accordo riguarda le corrispondenti forme di tutela previdenziale e sanitaria previste per dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici e alcuni iscritti a fondi specifici.

Sono invece escluse:

  • le prestazioni assistenziali;
  • le prestazioni non contributive;
  • le prestazioni finanziate dalla fiscalità generale;
  • le prestazioni integrative al trattamento minimo.

L’Accordo si applica anche agli atti normativi che modificano, aggiornano, sostituiscono o integrano le legislazioni indicate, ma eventuali nuovi regimi o nuovi rami assicurativi richiedono un ulteriore accordo tra le Parti.

Parità di trattamento

Le persone residenti nel territorio di una delle Parti contraenti godono degli stessi diritti e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato di residenza, come se fossero cittadini di quello Stato.

Legislazione applicabile

Il criterio generale è quello della territorialità: chi svolge attività lavorativa nel territorio di una Parte è soggetto alla legislazione di tale Parte, anche se risiede nell’altro Stato o se il datore di lavoro ha sede nell’altro Stato.

Sono previste regole specifiche per:

  • dipendenti pubblici e soggetti assimilati, soggetti alla legislazione della Parte cui appartiene l’amministrazione da cui dipendono;
  • personale impiegato presso filiali o sedi permanenti, soggetto alla legislazione del Paese in cui è situata la filiale o sede permanente;
  • personale viaggiante delle imprese di trasporto internazionale, soggetto alla legislazione del Paese in cui l’impresa ha la sede legale;
  • personale di bordo delle navi e addetti a operazioni di carico, scarico e riparazione;
  • personale diplomatico e consolare, con regole specifiche per personale inviato e personale assunto localmente;
  • eccezioni concordate dalle Autorità competenti, che possono derogare alle regole generali nell’interesse di singole persone o categorie.

Distacco temporaneo

Il lavoratore subordinato distaccato temporaneamente nel territorio dell’altra Parte resta soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi. La stessa regola vale anche per il lavoratore autonomo temporaneamente trasferito nell’altro Stato.

Il periodo può essere prorogato con autorizzazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Rispetto alla precedente Convenzione europea, l’Accordo:

  • estende la durata massima del distacco da 12 a 24 mesi;
  • applica la disciplina del distacco anche ai lavoratori autonomi.

Per i distacchi iniziati dal 1° agosto 2015, le certificazioni possono quindi essere rilasciate fino a 24 mesi.

Per garantire la continuità tra i due strumenti, i periodi di distacco maturati sotto la Convenzione europea si sommano ai fini del limite complessivo: il distacco ininterrotto, considerando sia il periodo precedente sia quello successivo al 1° agosto 2015, non può superare 24 mesi.

Prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità

Per le prestazioni in denaro di malattia, tubercolosi e maternità, l’Istituzione competente deve totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti compiuti sotto la legislazione dell’altra Parte, quando la normativa nazionale richiede il completamento di un determinato periodo assicurativo.

La totalizzazione è però possibile solo se la persona è assicurata, al momento dell’evento, nello Stato a carico del quale la prestazione è richiesta.

Per le prestazioni italiane, requisiti e modalità di erogazione restano quelli previsti dalla legislazione nazionale.

Pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti

Per le prestazioni pensionistiche, i periodi assicurativi maturati in Italia e in Turchia possono essere totalizzati se non coincidenti.

Per i regimi speciali, la totalizzazione opera solo con periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione; se ciò non basta per maturare il diritto nel regime speciale, i periodi sono utilizzati per il regime generale.

Il calcolo segue due schemi:

  • se il diritto si perfeziona con i soli periodi italiani, la prestazione è liquidata in regime autonomo, secondo la legislazione italiana;
  • se il diritto nasce solo grazie alla totalizzazione con periodi turchi, la prestazione è liquidata in regime internazionale con criterio pro-rata.

Per la determinazione della misura si considerano esclusivamente le retribuzioni, i redditi o il montante contributivo maturati in Italia.

Prosecuzione volontaria e assenza di totalizzazione

L’Accordo non contiene una disciplina che consenta di totalizzare i periodi assicurativi ai fini del perfezionamento dei requisiti per la prosecuzione volontaria. Pertanto, per le domande con autorizzazione avente decorrenza dal 1° agosto 2015, i periodi maturati in Turchia non possono essere usati per soddisfare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana.

Domande già definite o pendenti al 1° agosto 2015

Le domande di pensione già definite alla data di entrata in vigore dell’Accordo possono essere riesaminate su richiesta dell’interessato.

Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dal 1° agosto 2015:

  • la decorrenza dei nuovi diritti può essere fissata dal 1° agosto 2015;
  • occorre effettuare una doppia liquidazione, una per il periodo anteriore al 1° agosto 2015 secondo la Convenzione europea e una per il periodo successivo secondo l’Accordo;
  • se il trattamento calcolato con la Convenzione è più favorevole, esso viene mantenuto anche dopo il 1° agosto 2015.

Se la domanda è presentata dopo due anni:

  • i diritti decorrono dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione.

Le domande di pensione pendenti al 1° agosto 2015 devono essere esaminate anche alla luce dell’Accordo, con attribuzione del trattamento più favorevole tra quello calcolato secondo la Convenzione europea e quello calcolato secondo il nuovo Accordo. Lo stesso criterio si applica anche alle domande presentate dopo il 1° agosto 2015 ma con decorrenza anteriore.

Integrazione al minimo

A differenza della Convenzione europea, l’Accordo non prevede complementi differenziali né integrazione al trattamento minimo. Per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 2015, l’integrazione al minimo della pensione italiana può essere riconosciuta solo se risultano soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi previsti dalla normativa nazionale, incluso quello di almeno 520 settimane effettive.

Prestazioni di disoccupazione

L’Accordo estende il coordinamento anche all’assicurazione contro la disoccupazione.

Se la normativa italiana richiede un determinato periodo assicurativo, l’Istituzione competente deve prendere in considerazione anche i periodi maturati in Turchia, purché non sovrapposti. Tuttavia, importo, durata e modalità di pagamento sono disciplinati dalla legge dello Stato erogatore.

Per le prestazioni italiane:

  • la verifica deve essere svolta solo se il lavoratore non raggiunge i requisiti con i periodi italiani;
  • occorre accertare che l’interessato sia stato da ultimo soggetto alla legislazione italiana;
  • ai fini del diritto possono essere totalizzati soltanto i periodi maturati in Turchia;
  • ai fini della misura rileva la retribuzione riferita ai soli periodi di assicurazione maturati in Italia.

Disposizioni amministrative, procedurali e di cooperazione

Le Autorità competenti e le Istituzioni delle due Parti si scambiano le informazioni necessarie e si prestano assistenza reciproca gratuitamente.

In materia di accertamenti sanitari:

  • se l’indagine è nell’interesse di entrambe le Parti, la spesa è a carico dell’Istituzione dello Stato di residenza o soggiorno della persona;
  • se l’accertamento è svolto nell’esclusivo interesse dell’altra Parte, esso è eseguito su richiesta e a spese della Parte richiedente.

Le informazioni scambiate sono riservate e utilizzabili solo ai fini dell’applicazione dell’Accordo.

Sono inoltre previste regole specifiche per:

  • richieste di informazioni da parte dei rappresentanti diplomatici e consolari;
  • uso delle rispettive lingue ufficiali, senza possibilità di rigetto delle domande o dei documenti per la sola lingua utilizzata;
  • esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi;
  • presentazione delle domande, delle dichiarazioni e dei ricorsi, che si considerano utilmente presentati anche presso l’Istituzione dell’altra Parte e, se depositati nei termini presso l’Istituzione corrispondente, sono considerati tempestivi;
  • surroga nei confronti dei terzi responsabili;
  • recupero di prestazioni indebitamente erogate tramite compensazione o trattenuta su prestazioni dovute dall’altra Parte;
  • pagamento delle prestazioni nella valuta dello Stato debitore.

Disposizioni transitorie e finali

L’Accordo consente di considerare anche i periodi assicurativi maturati prima della sua entrata in vigore, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione. Tuttavia, gli effetti economici non possono decorrere prima del 1° agosto 2015.

L’Accordo ha durata indeterminata. In caso di denuncia, restano salvi i diritti acquisiti e quelli in corso di acquisizione relativi a periodi anteriori alla data di efficacia della denuncia.

Modalità operative provvisorie

In attesa dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali devono applicare il nuovo Accordo utilizzando le procedure e i formulari già in uso per la Convenzione europea di sicurezza sociale.

Punti principali

Sostituzione della Convenzione europea e ambito generale

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale Italia-Turchia sulla previdenza sociale, firmato l’8 maggio 2012 e ratificato con legge n. 35 dell’11 marzo 2015. L’Accordo sostituisce, nei rapporti tra Italia e Turchia, la Convenzione europea di sicurezza sociale e il relativo Accordo complementare. Il testo estende il campo soggettivo a tutte le persone assicurate, indipendentemente dalla nazionalità, e si applica a lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici e iscritti alla gestione separata.

Legislazioni e prestazioni interessate

Per l’Italia l’Accordo riguarda IVS, gestioni autonome e gestione separata, maternità e malattia compresa la tubercolosi, infortuni e malattie professionali, disoccupazione, nonché regimi esclusivi o sostitutivi per prestazioni e rischi corrispondenti. Per la Turchia si applica a invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni, malattie professionali, disoccupazione, malattia e maternità secondo le diverse categorie di assicurati indicate. Sono esclusi il settore assistenziale, le prestazioni non contributive e quelle finanziate dalla fiscalità generale o relative all’integrazione al minimo; l’Accordo non disciplina le prestazioni familiari né la totalizzazione per la prosecuzione volontaria.

Regole sulla legislazione applicabile e distacchi

L’Accordo si fonda sul principio della territorialità: chi lavora nel territorio di una Parte è soggetto alla legislazione di quella Parte, anche se risiede nell’altra o il datore di lavoro ha sede nell’altra. Sono previste regole specifiche per dipendenti pubblici, personale presso filiali o sedi permanenti, personale viaggiante delle imprese di trasporto internazionale, marittimi e personale diplomatico e consolare. Il distacco temporaneo consente di mantenere la legislazione del Paese di provenienza fino a 24 mesi, sia per subordinati sia per autonomi, con possibile proroga previa autorizzazione delle Autorità competenti. Per distacchi iniziati dal 1° agosto 2015, le certificazioni possono coprire fino a 24 mesi; i periodi di distacco maturati sotto la Convenzione europea si computano nel limite complessivo di 24 mesi.

Prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità

Per le prestazioni in denaro di malattia, tubercolosi e maternità, i periodi assicurativi compiuti nell’altra Parte possono essere totalizzati se non coincidenti, ma solo se la persona è assicurata nello Stato che deve erogare la prestazione al momento dell’evento. I requisiti e le modalità di erogazione sono quelli della legislazione dello Stato erogatore; per l’Italia si applicano quindi le regole nazionali, inclusi i criteri di calcolo.

Pensioni: totalizzazione, calcolo e casi transitori

Per vecchiaia, invalidità e superstiti, i periodi assicurativi dell’altra Parte si totalizzano se non sovrapposti; per regimi speciali contano solo periodi equivalenti o, in mancanza, svolti nella stessa professione. Se il diritto nasce con i soli periodi italiani, la pensione è autonoma; se nasce solo con la totalizzazione Italia-Turchia, il calcolo è pro-rata. Ai fini del calcolo rilevano solo retribuzioni, redditi o montante maturati in Italia. L’Accordo non prevede il complemento differenziale della Convenzione europea: l’integrazione al minimo è riconoscibile solo secondo la normativa italiana e con i relativi requisiti, compreso quello contributivo di almeno 520 settimane effettive. Le domande già definite al 1° agosto 2015 possono essere riesaminate; se presentate entro due anni, la decorrenza può partire dal 1° agosto 2015, altrimenti dalla domanda. Per le domande pendenti o con decorrenza anteriore al 1° agosto 2015 si effettua una doppia liquidazione secondo Convenzione e Accordo, attribuendo il trattamento più favorevole.

Disoccupazione, cooperazione amministrativa e regole procedurali

Per la disoccupazione, i periodi assicurativi maturati in Turchia possono essere totalizzati con quelli italiani se il lavoratore non raggiunge da solo i requisiti e se è da ultimo soggetto alla legislazione italiana; importo, durata e pagamento sono regolati dalla legge dello Stato erogatore, quindi per l’Italia valgono le regole nazionali e la retribuzione di riferimento è quella dei soli periodi italiani. Sul piano amministrativo, le Autorità e Istituzioni si scambiano informazioni e si assistono gratuitamente; gli accertamenti sanitari sono a carico dello Stato di residenza o, se svolti nell’interesse esclusivo dell’altra Parte, a carico della Parte richiedente. Le domande, dichiarazioni e ricorsi presentati presso una Parte valgono anche per l’altra e sono considerati tempestivi se depositati entro i termini presso l’Istituzione corrispondente dell’altra Parte. Sono previste regole su riservatezza dei dati, richiesta di informazioni da parte dei consolati, esenzioni da imposte e autenticazioni, surroga verso terzi responsabili, recupero di indebiti e pagamento in valuta dello Stato debitore.

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