Sentenza n. 1249/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguente diniego di iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia e il conseguente diniego di iscrizione nella White List, deducendo: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, per asserita assenza dei presupposti dell’interdittiva, nonché violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere; b) difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e omessa motivazione circa la non applicabilità della prevenzione collaborativa. La ricorrente contestava quindi sia la consistenza degli elementi indicativi del rischio di infiltrazione mafiosa sia la mancata adozione di una misura meno afflittiva dell’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha integralmente rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alle censure relative ai presupposti e alla motivazione dell’interdittiva, il Collegio ha rilevato che la Prefettura ha rispettato il contraddittorio procedimentale e ha adeguatamente compendiato nel provvedimento plurimi e convergenti indici sintomatici di possibile infiltrazione mafiosa: gli elementi emersi dal procedimento penale a carico del figlio del titolare dell’impresa, imputato per gravi delitti commessi in un contesto caratterizzato da assoggettamento e omertà mafiosa; le cointeressenze imprenditoriali con una società riconducibile al figlio; il legame d’affari con un socio il cui padre era gravato da consistenti e perduranti precedenti penali e di polizia. Il giudice ha inoltre valorizzato l’assenza di condotte di dissociazione dal contesto di origine, ritenuta elemento rilevante per escludere o ridurre il pericolo di permeabilità mafiosa. Quanto alla mancata applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il TAR ha affermato che la prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa all’interdittiva pura, graduata in rapporto all’intensità del pericolo, ma che il Prefetto non è obbligato a disporla. La scelta sulla praticabilità della misura appartiene alla valutazione tecnica dell’autorità prefettizia e il sindacato giudiziale deve limitarsi alla logicità della valutazione, in particolare con riguardo alla non occasionalità del fenomeno agevolativo. Nel caso concreto, l’esclusione della misura meno afflittiva è stata ritenuta coerente con le circostanze accertate. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
La decisione richiama la disposizione nell’ambito della verifica dei presupposti dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 91 d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata con riferimento ai presupposti e all’adozione dell’informazione antimafia; il TAR ha ritenuto integrato il quadro indiziario richiesto.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa è una misura alternativa e graduata rispetto all’interdittiva, la cui applicazione non costituisce un obbligo del Prefetto, ma rimette all’autorità prefettizia la valutazione tecnica sulla praticabilità della misura meno afflittiva.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento interdittivo è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l’indicazione di plurimi e convergenti elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 10 l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale.
art. 110 c.p.
Richiamato tra i titoli di reato contestati nel procedimento penale valorizzato come elemento del quadro indiziario.
art. 56 c.p.
Richiamato tra i titoli di reato contestati nel procedimento penale considerato dalla Prefettura.
art. 629, comma 2, c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione di estorsione aggravata, quale elemento informativo rilevante per la valutazione prefettizia.
art. 628, comma 2, nn. 1 e 3, c.p.
Richiamato nel quadro dei reati contestati e del contesto di violenza e intimidazione mafiosa considerato nell’interdittiva.
art. 416-bis c.p.
Richiamato per descrivere il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati gli elementi valutati dalla Prefettura.
Massime di principio
- L’informazione interdittiva antimafia può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari anche non autonomamente decisivi, purché plurimi, convergenti e complessivamente idonei a evidenziare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
- Nel giudizio sulla permeabilità mafiosa dell’impresa possono assumere rilievo, unitariamente valutati, gli elementi emersi da procedimenti penali a carico di familiari, le cointeressenze imprenditoriali e i rapporti d’affari con soggetti collegati a persone gravate da precedenti penali o di polizia.
- L’assenza di condotte di dissociazione dal contesto criminale di origine può essere valorizzata dall’autorità prefettizia quale elemento indicativo della persistenza o della mancata riduzione del pericolo di permeabilità mafiosa.
- La prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 è una misura alternativa all’interdittiva, graduata in relazione all’intensità del pericolo di condizionamento, ma la sua adozione non costituisce un obbligo del Prefetto.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla scelta prefettizia di non applicare la prevenzione collaborativa resta circoscritto alla logicità e coerenza della valutazione tecnica, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella spettante all’autorità prefettizia.
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