Cassazione Penale, Sentenza n. 439/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 23/05/2022 che autorizzava l'indagata a prelevare dall'abitazione sottoposta a sequestro "documenti ed effetti personali necessari per vivere in altra sede", pronunciata nonostante il parere contrario del Pubblico ministero. Il Procuratore rilevava l'abnormità dell'atto per eccesso di potere e per violazione della procedura prevista dall'art. 263 c.p.p.: secondo il ricorrente la competenza a decidere sulla restituzione nelle indagini preliminari spetta al Pubblico ministero con decreto motivato e non al GIP che, se investito, deve rispettare il rito camerale dell'art. 127 c.p.p.; inoltre il provvedimento avrebbe violato il contraddittorio e la ripartizione funzionale delle competenze.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazione: in fase di indagini preliminari la competenza a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate spetta al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 263 c.p.p., il quale provvede con decreto motivato; il giudice, se investito, deve trasmettere l'istanza al PM e rispettare le forme del contraddittorio (art. 127 c.p.p.). Non può sostituirsi al PM né ritenere il mero "parere contrario" equivalente a un decreto motivato; il provvedimento del GIP così adottato è viziato da incompetenza funzionale e da violazione del contraddittorio, configurando nullità assoluta. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordinanza impugnata era rimasta ineseguita e che successivamente il Pubblico ministero aveva autorizzato il prelievo; in conseguenza di ciò è stato disposto l'annullamento senza rinvio e senza necessità di trasmettere nuovamente gli atti al PM per ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
commi 1-6; in particolare comma 4 e comma 5
In fase di indagini preliminari la restituzione delle cose sequestrate è di competenza del Pubblico ministero che provvede con decreto motivato; contro tale decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (GIP) secondo le forme dell'art. 127 c.p.p.; solo nella fase di giudizio la competenza a decidere spetta al giudice con ordinanza ove non sussista dubbio sulla proprietà.
art. 127 cod. proc. pen.
Regola il rito camerale per le decisioni incidentali: il giudice procede in contraddittorio e con le formalità previste; il rispetto di tale rito è richiesto quando è ammessa opposizione avverso il decreto del PM.
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta degli atti compiuti da giudice privo della capacità specifica richiesta dall'ordinamento; la Corte ha ritenuto che la decisione del GIP, adottata fuori dalla sfera di competenza prevista dall'art. 263, integri tale nullità.
art. 676 e art. 666 comma 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione dopo la sentenza definitiva: il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 676, rimandando alla procedura di cui all'art. 666, comma 4.
Massime di principio
- In fase di indagini preliminari la competenza a decidere sulla restituzione di cose sequestrate è primaria del Pubblico ministero: le richieste devono essere presentate al PM che deve provvedere con decreto motivato; solo contro tale decreto è esperibile opposizione al GIP.
- Il GIP non può sostituirsi al PM decidendo 'de plano' su istanze di restituzione senza osservare la procedura dell'art. 263 c.p.p.; tale comportamento è suscettibile di annullamento per incompetenza funzionale e violazione del contraddittorio.
- Un mero "parere" del PM annotato sui fascicoli non equivale a un decreto motivato: la legge richiede un atto formale del PM che genera il diritto di proporre opposizione; la sottrazione di tale fase viola il diritto di difesa.
- Le decisioni adottate in violazione del riparto di competenze e del contraddittorio possono integrare nullità assolute rilevabili d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Se il provvedimento impugnato è rimasto ineseguito e successivamente il PM provvede regolarizzando la situazione (autorizzazione formale), la Corte può comunque annullare l'atto viziato senza rinviare, non essendovi più necessità di rimessione per il procedimento originario.
- Prassi consigliata per chi chiede restituzione: presentare l'istanza al Pubblico ministero con documentazione attestante il bisogno o la proprietà; se il PM rigetta con decreto motivato, proporre opposizione al GIP rispettando il rito camerale; evitare di rivolgersi direttamente al GIP nella fase delle indagini per non incorrere in vizi procedurali.
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