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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02850/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario 35 cartelle di pagamento relative a imposte varie, di cui aveva avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, chiedendone la nullità per omessa notifica oppure l'accertamento della prescrizione del credito tributario. In primo grado la domanda era stata respinta/in parte dichiarata inammissibile; in appello la CTR aveva ritenuto, tra l'altro, che le contestazioni sulla composizione del collegio e sulla forma di produzione documentale fossero irrilevanti e che, poiché l'agente della riscossione aveva prodotto gli atti di notifica e il contribuente li aveva contestati genericamente, l'azione proposta contro l'estratto di ruolo fosse preclusa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per mutamento di due componenti del collegio tra fase cautelare e decisoria, in violazione dell'art. 276 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla notifica e sulla produzione documentale per avere la CTR ritenuto valida la produzione cartacea anziché digitale degli atti dell'agente della riscossione; 3) omessa considerazione del motivo di appello relativo alla prescrizione del credito esattoriale, anche assumendo valide le notifiche delle cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammette l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata solo se il debitore dimostri uno dei tassativi pregiudizi previsti dalla norma. Richiamando Sez. Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che tale disciplina si applica ai processi pendenti e che l'interesse ad agire deve essere specificamente allegato anche in cassazione. Poiché il ricorrente non aveva dedotto alcun interesse rientrante tra quelli tipizzati dalla norma, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta nullità della sentenza per mutamento del collegio giudicante tra fasi diverse del primo grado.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato come norma di ricorso per cassazione per le censure di violazione di legge e omesso esame.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione/prova degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 9, commi 1 e 5, d.m. n. 163/2013

    Richiamato nel secondo motivo sulle modalità di produzione/gestione informatica degli atti nel processo tributario.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo sulla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma interruttiva della prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo ai fini della dedotta prescrizione del credito.

  • art. 5 d.l. n. 953/1982

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prescrizione dei crediti esattoriali.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021

    Ha introdotto, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, il comma 4-bis che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e le eccezionali ipotesi di impugnazione diretta di ruolo e cartella non/notificata invalidamente.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore... dimostri" un determinato pregiudizio

    La Corte lo applica ai giudizi pendenti e lo interpreta come norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire, consentendo l'impugnazione diretta solo nei casi tassativi di pregiudizio previsti.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato come uno dei riferimenti normativi del pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come altro caso tassativo di pregiudizio che consente la diretta impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per l'ammissibilità del deposito in cassazione di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta contro il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo quando il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla concreta attualità dell'interesse ad agire e ne specifica il contenuto.
  • L'interesse ad agire deve sussistere anche in cassazione e può essere allegato con documenti depositati nel giudizio di legittimità; tuttavia, in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio tipizzato, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità discende da una sopravvenienza normativa e da un recente arresto delle Sezioni Unite, può sussistere giusto motivo per la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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