Sentenza n. 675/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2325 del 2025: - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica P-MS/L/Q/2024/100135 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Massa Carrara in data 2/09/2024, notificato al ricorrente a mezzo PEC presso l'avv. Alessia Arzani, in data 29/05/2025, per parere ostativo dello Sportello di Massa - Carrara (Ispettorato Territoriale del lavoro) e per carenza della capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, che si produce unitamente alla PEC della Prefettura di Massa-Carrara; quanto al ricorso n. 2326 del 2025: - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica P-MS/L/Q/2024/100149 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Massa Carrara in data 2/09/2024, notificato al ricorrente a mezzo PEC presso l'avv. Alessia Arzani, in data 29/05/2025, per parere ostativo dello Sportello di Massa Carrara (Ispettorato Territoriale del lavoro) e per carenza della capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, che si produce unitamente alla PEC della Prefettura di Massa-Carrara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato per ritenuta insufficiente capacità economica della società datrice di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, cittadini srilankesi, avevano ottenuto nulla osta al lavoro subordinato presso una società di recente costituzione e, dopo l'ingresso in Italia, erano stati destinatari dei decreti prefettizi di revoca, motivati dal parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro e dalla ritenuta incapacità economica dell'impresa di assumere ulteriore personale. I ricorsi deducevano violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare violazione dell'art. 42 della l. 73/2022, erronea individuazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancata valutazione del caso concreto, motivazione apparente e illogica, nonché violazione dei principi di buona fede e correttezza amministrativa. I ricorrenti sostenevano che l'assenza di dati fiscali consolidati fosse fisiologica per una società costituita pochi mesi prima, che fossero stati prodotti bilancio previsionale e asseverazione e che ulteriori documenti, tra cui DURC, visura camerale, contratti e fatture, dimostrassero l'operatività e la sostenibilità dell'impresa. Contestavano inoltre la tardività eccepita dall'Amministrazione, sostenendo che la prima trasmissione del provvedimento a un diverso legale, munito di procura non sottoscritta né autenticata, non fosse idonea a far decorrere il termine per impugnare; la conoscenza giuridicamente rilevante sarebbe intervenuta con la comunicazione al legale munito di procura regolare. Il primo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, essendo identici i fatti e i motivi. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la trasmissione del provvedimento al primo legale, la cui procura risultava priva di sottoscrizione e autentica, non fosse giuridicamente riferibile agli interessati e non potesse far decorrere il termine decadenziale; la comunicazione al secondo legale munito di procura regolare costituiva invece il riferimento utile. Nel merito, il TAR ha accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. La verifica della capacità economica del datore di lavoro, specialmente per imprese di recente costituzione, deve essere complessiva e correlata e deve considerare capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e dei lavoratori richiesti, tipologia dell'attività, commesse, appalti, capitale sociale e altri indici documentati. La soglia di 30.000 euro costituisce un parametro di riferimento, ma non opera come automatismo matematico. I provvedimenti impugnati si limitavano invece ad affermare genericamente l'insufficienza della capacità economica, senza indicare i parametri concretamente applicati, i documenti esaminati, le ragioni della loro inidoneità o il rapporto tra costi del lavoro, numero delle richieste e attività esercitata. Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibile la motivazione postuma sviluppata dall'Amministrazione in giudizio, poiché essa non può integrare le lacune originarie del provvedimento. Gli atti sono stati quindi annullati, con possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere secondo i criteri indicati in sentenza. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 l. 73/2022
Richiamato quale base normativa della disciplina del nulla osta al lavoro subordinato e della verifica dei relativi presupposti.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione ai controlli dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla congruità delle richieste di nulla osta.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato per la verifica di congruità del numero delle richieste di nulla osta e degli elementi economici del datore di lavoro.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva, specifica e non apparente del provvedimento; la motivazione deve esplicitare l'istruttoria svolta, i parametri applicati e l'iter logico seguito.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
Individua, secondo il richiamo operato dalla circolare INL n. 3/2022, il parametro economico di 30.000 euro, che costituisce soglia di riferimento e non automatismo decisorio.
circolare INL n. 3/2022
Richiede una valutazione complessiva e adeguatamente motivata della capacità economica dell'impresa, considerando molteplici indici; per le imprese neo-costituite consente il ricorso a elementi alternativi ai dati fiscali consolidati, purché documentati e argomentati.
circolare MLPS n. 55/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di dimostrare la capacità economica mediante asseverazioni e documentazione alternativa, tra cui bilanci e registri contabili.
Massime di principio
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato deve essere svolta mediante una valutazione complessiva e correlata di capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e dei lavoratori richiesti, tipologia dell'attività e sostenibilità degli oneri retributivi e assicurativi.
- Per le imprese di recente costituzione, l'assenza di dati fiscali consolidati non consente di respingere automaticamente la richiesta di nulla osta: l'Amministrazione deve valutare anche gli indici alternativi documentati, quali fatturato presuntivo, commesse, appalti, capitale sociale, bilancio previsionale e asseverazione adeguatamente motivata.
- Il parametro economico di 30.000 euro per lavoratore costituisce una soglia di riferimento da inserire nella ponderazione complessiva e non un criterio automatico sufficiente, da solo, a fondare il diniego o la revoca del nulla osta.
- Il provvedimento che revoca un nulla osta per insufficiente capacità economica è illegittimo quando si limita a formule stereotipate, senza indicare i documenti esaminati, i parametri applicati, le ragioni della loro inidoneità e il rapporto tra numero delle richieste, costi del lavoro e tipologia dell'attività.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione originaria del provvedimento con elementi e valutazioni non esplicitati nell'atto impugnato; le ragioni della decisione devono precedere il provvedimento e non possono essere costruite postumamente nel processo.
- La trasmissione di un provvedimento amministrativo a un legale non munito di procura sottoscritta e autenticata non è, in assenza di ulteriori elementi, idonea a far decorrere nei confronti dell'interessato il termine decadenziale per l'impugnazione.
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