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Ordinanza

Ordinanza n. 1758/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’atto del -OMISSIS- emesso da AGENZIA DOGANE e MONOPOLI - Direzione Lazio e Abruzzo, UADMA LAZIO 3 -AREA VITERBO notificato con nota reg. uff. -OMISSIS-di -OMISSIS- dall'U.D. di Viterbo (ora UADM Lazio 3), per l'esercizio dell'impianto di -OMISSIS-; - dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, Registro Generale n. 25 del 04/12/2025 del Comune di Corchiano, richiamata nell'atto di Revoca del -OMISSIS- emesso da AGENZIA DOGANE e MONOPOLI - Direzione Lazio e Abruzzo, UADMA LAZIO 3 -AREA VITERBO della licenza fiscale n.-OMISSIS-ed emessa a seguito della informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Milano nei confronti -OMISSIS- con la quale il Comune di Corchiano "-OMISSIS- (Comunicazione pervenuta in data -OMISSIS-" e "ordina alla Società -OMISSIS- con effetto immediato l'attività di -OMISSIS--OMISSIS-" ; -nonché, e nei limiti dell'interesse, del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso da ADM ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, nei confronti di -OMISSIS-,e richiamato nell'atto di revoca con il quale veniva rigettata l'istanza di aggiornamento della licenza presentata -OMISSIS- sopra indicata; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente, nessuno escluso compresi note e comunicazioni richiamate nell'atto del -OMISSIS- emesso da AGENZIA DOGANE e MONOPOLI - Direzione Lazio e Abruzzo, UADMA LAZIO 3 -AREA VITERBO notificato con nota reg. uff. -OMISSIS-di revoca della licenza fiscale n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202602425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza fiscale relativa a impianti, unitamente all'ordinanza comunale di cessazione dell'attività e al provvedimento antimafia richiamato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui è stata revocata la licenza fiscale relativa agli impianti oggetto di controversia, nonché l'ordinanza del Comune di Corchiano che aveva disposto con effetto immediato la cessazione dell'attività. Sono stati inoltre contestati, nei limiti dell'interesse, il provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del d.lgs. 159/2011 e gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; la questione cautelare è stata esaminata con riguardo alla validità del trasferimento degli impianti e del relativo titolo autorizzativo dopo l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti della cedente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Dalla documentazione depositata è emerso che il trasferimento degli impianti alla ricorrente si era perfezionato dopo l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti della società cedente; di conseguenza, quest'ultima non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. 159/2011. Anche il periculum in mora non ha condotto alla sospensione, poiché nel bilanciamento degli interessi è prevalso l'interesse pubblico alla corretta esecuzione del provvedimento interdittivo. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 67, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del provvedimento antimafia dell'Agenzia richiamato nell'atto di revoca della licenza.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011

    È stato applicato nel senso che il soggetto colpito dall'interdittiva antimafia non può validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti, sicché un trasferimento perfezionato dopo l'interdittiva non sostiene il fumus della pretesa cautelare dell'acquirente.

Massime di principio

  • Quando il trasferimento di impianti e del relativo titolo autorizzativo si perfeziona dopo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva nei confronti del cedente, il cedente non può validamente disporre del titolo ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. 159/2011.
  • In sede cautelare, la carenza di fumus derivante dall'invalidità del trasferimento del titolo autorizzativo è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla corretta esecuzione di un provvedimento interdittivo antimafia può prevalere sull'interesse privato alla prosecuzione dell'attività autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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