Cassazione Penale, Sentenza n. 26818/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/11/2020 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha concesso la detenzione domiciliare alla ricorrente imponendo, tra le prescrizioni, il divieto di avere contatti di qualsiasi tipo con membri dei movimenti NO TAV e Askatasuna. La difesa deduce violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la prescrizione è indeterminata e generica perché rivolta a tutti coloro che frequentano tali movimenti, che la maggior parte degli aderenti non commette reati e che il provvedimento non espone le ragioni in modo argomentato come richiesto dal quarto comma dell'art. 47-ter e dal richiamo all'art. 284 c.p.p.; chiede l'annullamento della parte prescrittiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente la prescrizione richiamata, fondandola su elementi concreti e recenti: precedenti condanne della ricorrente per reati commessi nell'ambito delle manifestazioni NO TAV e attività collegate ad Askatasuna, numerose segnalazioni e denunce (circa venti) per reati analoghi, comunicazioni della DIGOS e della Questura che collegano i fatti criminosi alla frequentazione di tali ambienti, nonché episodi recenti (estate 2020) nei quali la ricorrente sarebbe stata identificata come parte di presidi con episodi di violenza. Da tali elementi il Tribunale ha desunto una pericolosità sociale attuale e il concreto rischio di recidiva, giustificando la limitazione dei contatti come misura di prevenzione e monitoraggio. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma che disciplina le prescrizioni connesse alla concessione di misure alternative alla detenzione; richiede motivazione, in particolare al quarto comma, e impone che le prescrizioni siano giustificate da elementi concreti volti a prevenire la recidiva. Nel caso la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere motivazionale del giudice di merito, che ha collegato la prescrizione al profilo di pericolosità e ai fatti specifici della ricorrente.
art. 284 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal quarto comma dell'art. 47-ter in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha valutato che il Tribunale ha fornito sufficiente motivazione conforme ai parametri di tale richiamo.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che regola la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il divieto di contatti con membri di gruppi o movimenti può essere legittimamente imposto come prescrizione in regime di detenzione domiciliare se esistono elementi concreti e documentati che collegano la singola condotta del detenuto a tali ambienti e ne evidenziano la pericolosità attuale e il rischio di recidiva.
- La prescrizione non è illegittima solo perché riguarda frequentazioni con movimenti che comprendono cittadini non criminosi: è necessario valutare il profilo individuale del beneficiario e la sussistenza di concreti comportamenti violenti o reiterati che si svolgono proprio in relazione a quelle frequentazioni.
- Per opporsi con successo a prescrizioni di questo tipo il ricorrente deve mostrare l'assenza di un nesso fattuale e temporale tra le frequentazioni contestate e la sua condotta criminosa, o l'insussistenza di elementi probatori recenti che attestino la persistenza della pericolosità; censure meramente generiche sull'indeterminatezza non sono sufficienti se il giudice di merito ha riportato dati specifici.
- Il bilanciamento tra libertà di associazione/pensiero e esigenze di prevenzione del rischio di recidiva tende a privilegiare misure restrittive quando sono proporzionate e motivate da fatti concreti; la motivazione deve indicare i fatti e le fonti informative (es. segnalazioni di polizia, denunce, condanne) che giustificano la prescrizione.
- In fase difensiva è utile chiedere al giudice la specificazione della prescrizione (es. indicazione di persone o comportamenti individuati) e proporre misure meno invasive o limiti temporali chiari per renderla meno ampia e più proporzionata.
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