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Ordinanza

Ordinanza n. 10793/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 30 ottobre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202509286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace di Roma. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato che non era stata fornita prova idonea del passaggio in giudicato del titolo azionato, requisito rilevante ai fini dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorrente aveva depositato una certificazione dell'Ufficio del Giudice di Pace attestante che, alla data del rilascio, non risultava annotata al SIGP alcuna consegna di avviso relativa a un'eventuale impugnazione della sentenza. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'esecuzione del titolo nei confronti del Ministero resistente.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori. Ha ritenuto che la certificazione depositata non fosse idonea a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza, sia perché attestava soltanto l'assenza di un'annotazione nel sistema informatico relativa alla consegna di un avviso, sia perché priva della necessaria asseverazione di conformità. Il Collegio ha quindi ordinato al ricorrente di depositare l'attestazione del passaggio in giudicato nelle forme indicate dall'Ufficio del Giudice di Pace, corredata dall'asseverazione di conformità all'originale secondo l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e l'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Ha inoltre richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarimenti scritti sui fatti di causa, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e avvertendo che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La prova del passaggio in giudicato del titolo azionato è necessaria per l'esecuzione in sede di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiamato per le forme di asseverazione di conformità all'originale della documentazione da depositare telematicamente.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato quale disciplina della conformità delle copie informatiche e delle attestazioni da depositare.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte dell'Amministrazione potrà essere valutata dal giudice nell'ambito dell'istruttoria processuale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario, la parte che agisce deve fornire prova idonea del passaggio in giudicato del titolo azionato; la mera attestazione dell'assenza di annotazioni informatiche relative a un'eventuale impugnazione non è sufficiente quando non documenti formalmente l'inutile decorso dei termini di impugnazione.
  • La certificazione del passaggio in giudicato deve essere prodotta nelle forme proprie previste dall'ufficio giudiziario competente e, ove richiesta per il deposito telematico, deve essere corredata dall'attestazione di conformità all'originale secondo la disciplina del processo amministrativo telematico e del Codice dell'amministrazione digitale.
  • Prima di decidere sull'ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre a carico del ricorrente il deposito della documentazione necessaria a verificare l'esistenza dei presupposti dell'azione e può richiedere all'amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa, valutando l'eventuale mancata esecuzione dell'incombente ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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