Cassazione Penale, Sentenza n. 26333/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 02/12/2022 che, in sede di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, aveva annullato il provvedimento che aveva mantenuto il sequestro e aveva disposto la restituzione di 30 orologi sequestrati; il Procuratore denunciava violazione di legge e mancata o carente motivazione in quanto il Tribunale non si sarebbe confrontato con i "dati tecnici" forniti dalla polizia giudiziaria (in particolare annotazioni fotografiche sui bigliettini che indicavano acquisti in contanti), con le presunte incongruenze rispetto alla documentazione bancaria e alle dichiarazioni di vendita dei quadri utilizzate per giustificare la provenienza lecita dei fondi, e non avrebbe motivato circa l'incompatibilità degli acquisti con le condizioni reddituali e la cessazione dell'attività commerciale del Giamborino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure sollevate in cassazione non fossero state portate all'attenzione del Tribunale nella fase di rinvio (udienza del 8/11/2022) e che il Pubblico Ministero non avesse partecipato né depositato memorie nella sede di rinvio; per tale motivo le questioni non potevano essere esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza non sono state disposte ulteriori statuizioni e rimane valida l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva ordinato la restituzione dei beni.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'atto di giurisdizione in sede di riesame/rinvio: disciplina dell'ordinanza pronunciata in sede di giudizio di rinvio; la Corte l'ha evocata per collocare il provvedimento impugnato nella giurisdizione procedurale corretta.
art. 512-bis cod. pen.
Delitto di intestazione fittizia di beni: il fatto contestato attiene all'ipotesi che i beni fossero formalmente intestati a terzi per occultare la reale proprietà, quadro fattuale che giustifica misure cautelari idonee alla confisca.
art. 648-ter cod. pen.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: norma richiamata quale titolo di reato correlato alle esigenze cautelari e alla possibile confisca dei beni.
art. 416-bis cod. pen. (commi rilevanti)
Rilevanza dell'aggravante/contesto mafioso e della confisca obbligatoria prevista per i reati di tipo mafioso (menzione del comma 7): giustificazione della misura cautelare e dell'eventuale confisca.
art. 321 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Norme sul sequestro per finalità di confisca e sul sequestro probatorio: richiamate per spiegare la natura del sequestro originario convertito in preventivo ai fini della confisca.
artt. 240 e 240-bis cod. pen.
Norme sulla confisca per equivalente e confisca prevista per talune fattispecie: richiamate per sostenere la sussistenza della misura patrimoniale e la necessità di preservare il patrimonio destinato a confisca.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione del ricorso per cassazione: il ricorso va proposto entro i limiti consentiti e con le formalità richieste; qui utilizzata per indicare la riproduzione del motivo ammesso in cassazione.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non è necessario dimostrare la colpevolezza con grave indizio: è sufficiente il fumus commissi delicti, ossia la astratta riconducibilità del fatto a fattispecie incriminatrici.
- Se la difesa produce una consulenza tecnica o altra documentazione che tenta di dimostrare la lecita provenienza della provvista, il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente con tale attività probatoria: indicare se la consulenza è pertinente, quali elementi tecnici risultano non valutabili senza perizia e, in caso di contrasto con gli elementi dell'accusa, motivare la prevalenza dell'una o dell'altra tesi.
- In sede di riesame dopo rinvio la parte pubblica (Procura) deve partecipare all'udienza e/o depositare memorie documentali se intende sollevare contestazioni tecniche o factuali; questioni non poste al giudice di merito nel corso del rinvio possono essere ritenute inammissibili in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione ammette il ricorso per cassazione in materia cautelare soltanto per vizi di legge o per gravi lacune motivazionali; censure che introducono nuovi argomenti rispetto a quelli svolti nella fase di merito sono spesso inammissibili.
- Per chi chiede la restituzione di beni sequestrati è utile documentare la tracciabilità dei flussi finanziari (bonifici, contratti di vendita, scontrini) e rendere chiara la connessione tra entrate e acquisti; per l'accusa, l'obiettiva mancanza di riscontri documentali (es. acquisti in contanti, discrepanze documentali) deve essere sollevata tempestivamente e documentata in sede di merito.
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