Cassazione Civile, Ordinanza n. 00029/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo del fallimento di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 2007 e assistito da ipoteca. Il fallimento aveva contestato l’ammissione sostenendo che il contratto fosse nullo perché l’importo finanziato superava il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB. In sede di rinvio, dopo una precedente cassazione, il Tribunale di Cagliari ha accolto l’impugnazione del fallimento: ha ritenuto nullo il mutuo fondiario per violazione di norma imperativa e ha negato la conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c., osservando che le banche mutuanti erano consapevoli che la somma erogata eccedeva l’80% del valore dei beni dati in garanzia, e quindi non potevano dirsi ignare della nullità. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione dell’art. 1424 c.c., sostenendo che la conversione può essere esclusa solo se le parti avevano effettiva consapevolezza di stipulare un contratto nullo, mentre la semplice conoscenza del valore cauzionale del bene o del superamento del limite di finanziabilità non basta; ha aggiunto che, al momento della stipula, le parti non potevano conoscere la nullità meramente virtuale derivante dall’art. 38 TUB.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, ai fini della conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ordinario, non è sufficiente che le parti fossero consapevoli del dato fattuale del superamento del limite di finanziabilità; occorre invece che esse conoscessero, o dovessero conoscere, anche la violazione della norma imperativa che rende nullo il contratto, cioè la nullità del negozio stipulato. Poiché il Tribunale si era fermato alla sola consapevolezza del superamento dell’80% del valore del bene ipotecato senza verificare se le parti fossero consapevoli della rilevanza giuridica di tale violazione e della possibile nullità, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, TUB
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario attiene alla sostanza del rapporto e, nel precedente orientamento richiamato, la sua violazione determina nullità del contratto per contrasto con norma imperativa.
art. 1424 c.c.
La conversione del contratto nullo in un diverso contratto è possibile solo se il contratto contenga i requisiti di sostanza e di forma del diverso negozio e se, in fatto, risulti che le parti avrebbero voluto quel diverso contratto se avessero conosciuto la nullità di quello stipulato; non basta la mera conoscenza del fatto storico che ha generato la nullità.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto contro la falsa applicazione dell’art. 1424 c.c.
art. 38, comma 2, cit.
La sua violazione è richiamata come ipotesi di nullità virtuale del mutuo fondiario, rilevante ai fini della conversione.
Massime di principio
- Quando un contratto nullo viene dedotto in conversione in un diverso contratto, il giudice deve accertare in concreto se il negozio convertibile contenga tutti i requisiti del contratto diverso e se le parti avrebbero effettivamente voluto quel diverso assetto negoziale conoscendo la nullità del primo.
- Ai fini dell’art. 1424 c.c., la consapevolezza del solo fatto materiale che ha determinato la nullità non equivale alla conoscenza della nullità stessa: serve la percezione, almeno potenziale, della violazione della norma imperativa che impedisce la validità del contratto.
- Nel caso del mutuo fondiario superante il limite di finanziabilità, la conversione in mutuo ipotecario ordinario non può essere esclusa automaticamente per il solo superamento della soglia di finanziabilità; occorre un accertamento specifico sulla volontà ipotetica delle parti e sulla loro consapevolezza della possibile invalidità giuridica del negozio.
- La motivazione che rigetta la conversione limitandosi alla constatazione dell’eccedenza percentuale rispetto al valore dell’immobile è insufficiente se non verifica se le parti fossero anche consapevoli della rilevanza giuridica di tale eccedenza come causa di nullità.
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