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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14890/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. Il ricorrente contestava la qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis c.p., sostenendo che gli elementi indizianti fossero insufficienti a provare l'affectio societatis e l'appartenenza stabile al gruppo; che le intercettazioni e le vicende (contese su terreni a Vizzini, la "diga" di novembre 2018, la trasferta a San Michele di Ganzaria) dimostrassero al più l'intervento autonomo o l'esclusione/denigrazione del Vasta da parte di esponenti criminali, non il suo coinvolgimento associativo; che la motivazione del provvedimento impugnato fosse contraddittoria e carente nella concretizzazione degli elementi ritenuti probatori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in questa sede di legittimità, non fosse consentito riesaminare i fatti per proporre una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito, salvo denunce di manifesta illogicità o violazione di norme specifiche. Il Collegio ha ritenuto, invece, la motivazione del Tribunale del Riesame congrua e logica: dalle intercettazioni e dalle vicende contestate emergeva un ruolo stabile e "intraneo" del Vasta nel contesto associativo, con compiti anche esecutivi e di rappresentanza di interessi comuni, nonostante critiche o rimproveri da parte dei vertici. Di conseguenza è stata confermata la sussistenza dei gravi indizi giustificativi della custodia cautelare. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    partecipazione al sodalizio di stampo mafioso

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta come partecipazione a sodalizio mafioso; la Corte ha condiviso la valutazione del Riesame secondo cui l'insieme di comportamenti e relazioni dimostrava l'inserimento stabile del ricorrente nella struttura associativa, anche in ruoli esecutivi.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del PG; non incide sul merito della valutazione cautelare ma sul procedimento in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

    Articolo applicato per la condanna al versamento di Euro 3.000 a titolo di sanzione per il ricorrente, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del Riesame sulle misure cautelari la sindacabilità è limitata: è possibile censurare solo violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione, non la semplice diversa rivalutazione dei fatti.
  • La gravità indiziaria può essere ritenuta sussistente anche quando il ruolo dell'indagato sia di natura non apicale: compiti esecutivi, ripetuta messa a disposizione e l'esecuzione di direttive provenienti dai vertici possono essere idonei a comprovare l'appartenenza al sodalizio mafioso.
  • Intercettazioni e scambi informativi, se contestualizzati e raccordati con altre emergenze (es. mediazione di controversie di interesse comune, rapporti con esponenti riconosciuti del gruppo, interventi in vicende di interesse associativo), possono giustificare la misura cautelare se il giudice di merito ne dà adeguata e logica motivazione.
  • Le critiche interne rivolte all'indagato dai vertici (denigrazione, rimproveri) non escludono necessariamente la sua appartenenza al gruppo; anzi, possono essere interpretate come indice di rapporto gerarchico e di "intraneità" quando emergono direttive e controllo.
  • Per la difesa è strategico dimostrare l'assenza di "affectio societatis" con elementi concreti e non limitarsi a sostenere che le condotte riguardavano dispute private: bisogna contestualizzare i fatti e incidere sulla congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • La mancata citazione dell'indagato in atti o riunioni decisive non impedisce di riconoscere un ruolo associativo se emergono ripetute interazioni di natura organizzativa, compiti di rappresentanza o esecuzione di direttive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni verso la Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre ricorso.

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