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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37622/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per più reati relativi a possesso e ricezione di armi e munizionamento. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale e motivazione illogica: sosteneva che l'art. 1 della legge n. 895/1967 (cui la difesa faceva riferimento per qualificare l'arma come "comune da sparo") non poteva essere presupposto per il reato di ricettazione e che mancava prova dell'alterazione/modifica dell'arma richiesta per integrare il reato presupposto rispetto alla ricettazione; invocava inoltre il criterio di specialità ex art. 15 c.p. per escludere il concorso tra ricettazione (art. 648 c.p.) e le fattispecie previste dalla legge sulle armi (legge n. 895/1967 e legge n. 110/1975).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la ricettazione (art. 648 c.p.) può concorrere con i reati di detenzione di arma clandestina o di armi provento di illecita fabbricazione/importazione, anche quando il reato presupposto consista in alterazione o cancellazione del numero di matricola o in altra condotta che renda l'arma provento di reato. La Corte ha richiamato la definizione di ricettazione come reato istantaneo (consumazione al momento in cui la cosa proveniente da reato entra nella disponibilità dell'agente) e la distinzione tra le condotte previste da ricettazione (acquisto, ricezione, occultamento, ecc.) e la diversa fattispecie della detenzione illegale, rilevando assenza di rapporto di specialità e la possibilità del concorso di reati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma punisce chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurarsi un profitto; la Corte interpreta il concetto di "acquisto" in senso ampio e considera la ricettazione reato istantaneo, distinto dalla detenzione illegale.

  • legge 02/10/1967, n. 895 (legge sulle armi), artt. 1, 2 e 7

    Richiamata nella qualificazione delle armi (es. arma "comune da sparo"); la Corte osserva che l'appartenenza della cosa alle tipologie previste dalla legge sulle armi non esclude in astratto che la stessa sia "provento" di reato e quindi oggetto di ricettazione.

  • legge 18/04/1975, n. 110, art. 23

    Riguarda le fattispecie di detenzione/alterazione di armi e la loro punibilità; la Corte ritiene che tali reati possano coesistere con la ricettazione ove ricorrano le condotte previste dall'art. 648 c.p.

  • art. 15 cod. pen. (criterio di specialità)

    Invocato dalla difesa per escludere il concorso di reati; la Corte ha ritenuto che non opera il criterio di specialità tra ricettazione e i reati sulle armi, perché le fattispecie perseguono profili diversi e non sono sovrapponibili.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riferimento ai motivi di ricorso (vizio di diritto e motivazione illogica); la Corte ha valutato le censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di sintesi della motivazione del ricorso; la Corte ha operato la trattazione entro i limiti prescritti.

Massime di principio

  • La ricettazione (art. 648 c.p.) può concorrere con i reati relativi alle armi: l'esistenza di un reato relativo all'arma (es. alterazione, fabbricazione illecita, detenzione di arma clandestina) non esclude automaticamente la ricettazione se l'arma è stata acquistata, ricevuta o occultata e proviene da delitto.
  • La ricettazione è un reato istantaneo: si consuma quando la cosa proveniente da reato entra nella disponibilità dell'agente; pertanto il tempo e la modalità di acquisizione sono fattori decisivi per distinguere ricettazione da semplice detenzione illecita.
  • Per integrare la ricettazione è richiesto il dolo di trarre profitto (o comunque l'intenzione di appropriarsi/mettere a disposizione la cosa), mentre per la detenzione illecita di armi è sufficiente la coscienza e volontà di mantenere la cosa senza denuncia: le diverse esigenze soggettive e oggettive rendono possibile il concorso di reati.
  • Il criterio di specialità ex art. 15 c.p. non si applica automaticamente: occorre verificare sovrapposizione materiale e psicologica tra le fattispecie; se i fatti descrivono condotte diverse e autonomamente punibili, il concorso è configurabile.
  • In casi analoghi è strategico per la difesa dimostrare la mancanza del requisito della provenienza da reato (es. prova di legittima acquisizione) o l'assenza del dolo di profitto; per l'accusa è invece essenziale provare l'origine illecita dell'arma e il passaggio di possesso in favore dell'imputato.
  • Dal punto di vista probatorio, documentare tempi, modalità di acquisizione, eventuali accordi con terzi e le condizioni tecniche dell'arma (alterazioni, rimozione matricola, modifiche) è decisivo per qualificare la fattispecie come ricettazione o come altro reato relativo alle armi.

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