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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza n. 370/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.05.2024

Giustizia amministrativa202502613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato il Ministero a metterla a disposizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta docente per specifici anni scolastici e disposta la condanna del Ministero a mettere a disposizione la Carta, o altra prestazione equipollente, per un valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. Il TAR ha rilevato preliminarmente che l’azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice civile, poiché distratte in favore dei difensori. Quanto alla posizione di una delle ricorrenti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché dalla relata di notifica del titolo non risultava che la sentenza fosse stata notificata anche nel suo interesse; non era quindi comprovato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Per gli altri ricorrenti, è stata dedotta e documentata la mancata esecuzione della sentenza: il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali e, pur costituito, non aveva contestato né l’esistenza né l’ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente alla posizione della ricorrente per la quale non risultava provata la notificazione del titolo esecutivo e, quindi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha invece accolto il ricorso per gli altri ricorrenti, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza civile di condanna. Il Ministero è stato ordinato a provvedere integralmente entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio amministrativo sono state compensate, in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso collettivo.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione; nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento, la mancata prova della notificazione del titolo e del decorso del termine determina l’inammissibilità dell’azione.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione rilevata d’ufficio sull’ammissibilità del ricorso è stata sottoposta al contraddittorio delle parti in camera di consiglio.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    È richiamato nel titolo civile per la decorrenza degli accessori dovuti dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, l’azione è riconducibile all’esecuzione forzata e presuppone la notificazione del titolo nonché il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; la mancata prova di tali presupposti comporta l’inammissibilità dell’azione nei confronti del creditore interessato.
  • Quando il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato, il termine dilatorio è decorso e l’amministrazione non ha adempiuto né contestato l’esistenza o l’ammontare del credito, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inottemperanza e assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le relative spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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