Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21145/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'ente di riscossione contro la compravendita, intervenuta nel 2014, con cui un debitore aveva trasferito alla madre la propria quota indivisa di un immobile. L'ente assumeva l'esistenza di un proprio credito da cartelle esattoriali, l'effetto pregiudizievole dell'atto sulla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e alla terza acquirente, desunta anche dal rapporto familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficace l'atto; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo inammissibili alcune censure per difetto di specificità e infondati gli altri motivi, compresa la questione della prescrizione. In cassazione la parte acquirente deduceva: nullità della sentenza d'appello per avere la Corte dichiarato inammissibile il motivo sulla natura solutoria dell'atto senza esaminarne il merito; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione sulla prescrizione; violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c. per errata applicazione dei presupposti dell'azione revocatoria e per uso di presunzioni ritenute insufficienti; omesso esame di fatti decisivi, in particolare sull'eventus damni e sulla scientia damni della terza acquirente, anche alla luce dell'accollo del mutuo menzionato nel rogito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente di una chiara esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, privo di specificità e di reale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato giudicato generico e non idoneo a superare la declaratoria di inammissibilità già pronunciata in appello; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti formulati in modo non autosufficiente e senza adeguato sviluppo del contenuto precettivo delle norme invocate; il quarto motivo è stato escluso per la regola della doppia conforme, non essendo state indicate diverse rationes tra primo e secondo grado. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria, richiamata quale fondamento della domanda dell'ente di riscossione e quale parametro delle censure sul presupposto dell'eventus damni e della scientia damni.

  • art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare la ritualità dell'atto introduttivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare una pretesa pronuncia ultrapetitiva sull'eccezione di prescrizione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare l'uso delle presunzioni semplici nella ricostruzione della scientia damni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per contestare la congruità delle presunzioni poste a fondamento della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo formulato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi relativi a nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo per omesso esame di fatti decisivi, escluso per la doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come requisito di ammissibilità del ricorso, ritenuto violato per carenza di chiara esposizione dei fatti di causa.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come requisito di ammissibilità del ricorso, ritenuto violato per difetto di specificità e di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di indicare e trascrivere le censure e gli atti rilevanti; ritenuto non rispettato nel motivo sull'appello.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Applicato il principio della doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sottolineare che i requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso sono funzionali alla tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo, in relazione alla necessità di un ricorso chiaro e non sovraccarico di oneri processuali superflui.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato, insieme ai parametri costituzionali, per affermare l'esigenza di un processo equo e razionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e delle questioni giuridiche dedotte, poiché la loro omissione o genericità determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; censure apodittiche o meramente assertive non superano una declaratoria di inammissibilità già pronunciata in appello.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge richiede che il ricorrente sviluppi il contenuto precettivo della norma invocata e spieghi in che cosa la decisione se ne discosti; non è sufficiente la sola indicazione numerica dell'articolo.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.