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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, al terzo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) a.a. 2025/2026, giusto bando dell’Università degli Studi di Teramo, recante “Bando per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) dell’Università degli Studi di Teramo per l’a.a. 2025/2026”; B) della graduatoria definitiva prot. n. 0066129, pubblicata in data 31 ottobre 2025, degli ammessi al terzo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) a.a. 2025/2026, nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla propria iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) della errata e/o parziale valutazione della carriera universitaria di provenienza e del curriculum formativo di parte ricorrente, da parte dell’Università in epigrafe, in relazione alla domanda di partecipazione della odierna istante alla procedura concorsuale riferita all’ammissione al III anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) a.a. 2025/2026, nonché dei relativi atti e verbali relativi a tale valutazione; D) della comunicazione di riscontro pervenuta a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2025 e recante " Riscontro a richiesta chiarimenti su graduatoria anno successivo al primo Medicina Veterinaria”, dell’Università in epigrafe, nonché di tutti i documenti ad essa allegati, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati nella parte in cui non collocano la ricorrente in posizione utile alla propria iscrizione; E) di tutti gli atti e/o verbali, ivi compresi quelli allegati alla comunicazione p.e.c. del 12 novembre 2025 di cui alla precedente lettera D), nella parte in cui non collocano la ricorrente in posizione utile alla propria iscrizione: - l’estratto del verbale del Punto 1) del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 29/10/2025; - la delibera di riconoscimento attività didattiche del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 29/10/2025 (Allegato A); - la graduatoria (depurata dei nominativi dei candidati) relativa all’ammissione al 3° anno del Corso di Laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria con indicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e relativi punteggi (Allegato B); nonché anche quelli non oggetto di espressa ostensione e/o non conosciuti, relativi alle procedure di selezione in questione, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; F) dei criteri di valutazione della candidatura e del curriculum della ricorrente, adottati dall’Ateneo e dalla Commissione all’uopo preposta, ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l'accoglimento o meno dell’istanza di iscrizione in questione, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali; G) della valutazione dell’istanza della ricorrente da parte della Commissione all’uopo nominata, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali; H) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo (segnatamente il III) del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria, presso l’Università in epigrafe; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MASSIMINI DAPHNE il 9\2\2026 : - del Decreto del Direttore, Prof. Giorgio Vignola, n. 39 del 27/01/2026 depositato nel presente giudizio in pari data, con cui decreta l’integrazione della delibera della studentessa Massimini Daphne, come riportato nell’allegato A e l’allegato B al decreto di cui sopra, confermando la valutazione di non idoneità della candidata; - di tutti gli altri atti precedenti e presupposti, già impugnati nell’atto di ricorso introduttivo; per l’accertamento: - del diritto della ricorrente ad essere ammessa al terzo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) a.a. 2025/2026, giusto bando dell’Università degli Studi di Teramo, ovvero, in ipotesi, al risarcimento del danno per equivalente per la condanna: - dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 30, c.p.a.; per il risarcimento - di tutti i danni subiti e subendi che saranno quantificati in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione e mancata iscrizione al terzo anno del corso di laurea in medicina veterinaria, graduatoria definitiva e successivo provvedimento universitario di riesame in autotutela che ha confermato la non idoneità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Università degli Studi di Teramo, nell'ambito della procedura prevista dal bando per la copertura dei posti disponibili negli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l'a.a. 2025/2026, non l'ha collocata in posizione utile per l'iscrizione al terzo anno. Ha dedotto l'errata o parziale valutazione della carriera universitaria e del curriculum formativo, contestando i criteri di valutazione, gli atti e i verbali della Commissione e la graduatoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Direttore n. 39 del 27 gennaio 2026, con il quale l'Università ha riesaminato in autotutela la precedente valutazione, integrandone la motivazione e confermando la non idoneità. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti; nel merito, l'accertamento del diritto all'ammissione al terzo anno o, in alternativa, il risarcimento del danno, nonché la condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e il risarcimento dei danni subiti e subendi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento del nuovo decreto universitario, adottato in autotutela con integrazione della motivazione del precedente provvedimento, apparissero prima facie resistenti alle censure dedotte. Quanto al periculum in mora, ha osservato che la mancata iscrizione al terzo anno presso l'Università di Teramo non impedisce alla ricorrente di proseguire gli studi di veterinaria presso l'Università di Budapest, dove dichiara di essere ancora iscritta. Il possibile mancato riconoscimento in Italia dei crediti eventualmente maturati in futuro non integra un danno grave e irreparabile, trattandosi dell'esito di una futura e doverosa valutazione di equipollenza della carriera estera, che la ricorrente ha scelto di intraprendere. Il TAR ha inoltre rilevato l'incertezza sull'esistenza di controinteressati aspiranti al posto residuo e, per garantire l'integrità del contraddittorio, ha autorizzato la notificazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza mediante pubblici proclami sul sito web dell'Università, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo il deposito della prova degli adempimenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, quando la notificazione ordinaria sia particolarmente difficile, di autorizzare modalità diverse di notificazione; il TAR ha disposto la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Università per assicurare l'integrità del contraddittorio.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda di condanna dell'amministrazione e di risarcimento, senza che l'ordinanza cautelare definisse tali pretese nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione positiva del fumus può non essere sufficiente a concedere la sospensione quando non sia dimostrato un pericolo di danno grave e irreparabile.
  • La possibilità per lo studente di proseguire il percorso formativo presso un'altra università può escludere, in concreto, il periculum in mora derivante dalla mancata iscrizione presso l'ateneo interessato.
  • Il rischio che crediti universitari maturati all'estero non siano successivamente riconosciuti nello Stato di origine, in quanto subordinato a una futura valutazione di equipollenza, non integra di per sé un danno grave e irreparabile ai fini cautelari.
  • Quando dagli atti non sia determinabile l'identità di eventuali aspiranti a un posto universitario residuo, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione per garantire l'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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