Sentenza n. 4378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7376 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10845/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7412 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10845/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7344 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10845/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 10845/2023, che aveva annullato gli atti di assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali per l’annualità 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
La controversia
La controversia riguarda l’assegnazione, per l’annualità 2022, dei contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per le emittenti televisive locali commerciali. Le emittenti collocate oltre la centesima posizione della graduatoria contestavano l’applicazione del cosiddetto scalino preferenziale, in base al quale il 95% delle risorse era attribuito alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive. Sostenevano che l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 fosse stato annullato dalle precedenti sentenze del Consiglio di Stato e che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento soltanto per l’annualità 2019, senza incidere sulle annualità successive. Il Ministero appellava la sentenza sostenendo, invece, che l’art. 4-bis avesse integralmente recepito e trasformato in norme primarie tutte le disposizioni del d.P.R. n. 146/2017, rendendo legittima l’applicazione dello scalino anche per il 2022. Nel corso del giudizio erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis del d.l. n. 91/2018 e 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44/2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso di primo grado. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, secondo cui l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l’elevazione al rango legislativo dell’intero regolamento, compreso l’art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione ha prodotto effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018 e non è rimasta limitata all’annualità 2019. Di conseguenza, l’approvazione della graduatoria del 21 dicembre 2022, con applicazione dello scalino preferenziale, era conforme a una disciplina di rango primario, non sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della validità della fonte, ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze di annullamento della norma regolamentare non poteva estendersi oltre la successiva legificazione della disciplina. Le questioni di legittimità costituzionale erano state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale. Gli ulteriori motivi non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a condurre a una diversa decisione. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità della questione e dell’intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
alle prime cento emittenti è destinato il 95 % delle risorse disponibili, mentre alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 % delle medesime risorse
La disposizione introduceva lo scalino preferenziale nella ripartizione dei contributi; a seguito dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, è stata integralmente legificata e ha assunto rango primario.
art. 1, comma 163, legge n. 208/2015
Costituisce la base legislativa del regolamento sui contributi per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva locale.
art. 17, comma 2, legge n. 400/1988
Prevede la fonte regolamentare sulla cui base era stato adottato il d.P.R. n. 146/2017.
art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla legge n. 108/2018
da intendersi qui integralmente riportato
Ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, novandone la fonte e attribuendo rango legislativo a tutte le disposizioni regolamentari, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023
È stato oggetto, insieme all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.
artt. 3, 24, 77, 103, 111, 113 e 117, comma 1, Costituzione
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a tali disposizioni, anche con riferimento all’art. 6 CEDU, sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.
artt. 2, 3, 21, 41 e 117, comma 1, Costituzione
La Corte costituzionale ha escluso anche la violazione di tali parametri, in relazione agli artt. 10 e 14 CEDU, ritenendo costituzionalmente conforme il meccanismo statale di assegnazione dei contributi.
art. 112 c.p.c.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Quando una disposizione primaria richiama integralmente uno specifico regolamento, utilizzando una formula recettizia quale «da intendersi qui integralmente riportato», il rinvio determina la novazione della fonte e l’elevazione al rango legislativo dell’intero regolamento, salvo diversa delimitazione espressa.
- La legificazione integrale di un regolamento produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione primaria che la realizza e non è limitata alla sola modifica regolamentare o all’annualità cui tale modifica si riferiva, se il testo della legge non contiene una corrispondente limitazione temporale.
- Una volta che la disciplina regolamentare sia stata legificata, gli atti amministrativi applicativi fondati su di essa non possono essere annullati dal giudice amministrativo per invalidità della fonte regolamentare; il sindacato sulla validità costituzionale della disciplina primaria spetta alla Corte costituzionale.
- Il giudicato di annullamento di una norma regolamentare copre l’illegittimità della norma soltanto fino alla sua successiva legificazione; la trasformazione della fonte impedisce di estendere automaticamente gli effetti del giudicato agli atti applicativi adottati sulla base della disciplina ormai legislativa.
- La legificazione integrale della disciplina statale relativa ai criteri di assegnazione di contributi pubblici rende applicabili, per le annualità successive alla legificazione, anche i criteri distributivi contenuti nel regolamento originario, salvo che la disciplina primaria o una successiva pronuncia costituzionale ne escluda la validità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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