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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24304/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per furto di energia elettrica sostenendo: (1) violazione dell'art. 85 d.lgs. n.150/2022 per mancata originaria contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio — che renderebbe il reato improcedibile per difetto della condizione di procedibilità — e richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per contrasto interpretativo sulla facoltà del Pubblico Ministero di contestare supplettivamente l'aggravante oltre il termine transitorio; (2) vizio di motivazione e insufficienza di prova nella determinazione della responsabilità, dedotta dal solo dato logico che l'immobile non fosse abitato da altri, con contestazione della precisione della data dell'allaccio e della attendibilità della stima dei consumi effettuata da Enel.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la descrizione originaria del fatto (allaccio diretto alla rete ENEL tramite conduttori che collegavano direttamente la rete di distribuzione all'impianto dell'abitazione) era sufficiente a far comprendere la natura valutativa dell'aggravante 'destinazione a pubblico servizio' e quindi adeguatamente contestata. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento che ammette la contestazione in udienza di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche dopo il termine transitorio, e ha considerato inammissibile e generico il secondo motivo, che non confuta in modo specifico la motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente la condanna della ricorrente è stata confermata e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Riferita alla disciplina transitoria sulla procedibilità per querela; la Corte ha ritenuto che, anche ove il termine per la proposizione della querela sia spirato, la contestazione supplettiva dell'aggravante sia ammissibile se la fattispecie originaria descriva in modo tale la condotta da porre l'imputato nella condizione di comprendere l'aggravante

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    La circostanza aggravante 'beni destinati a pubblico servizio' ha natura valutativa; tuttavia è adeguatamente contestata quando l'addebito descrive l'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, essendo tale descrizione funzionalmente equivalente all'esplicita menzione dell'aggravante e sufficiente a mettere l'imputato in condizione di difendersi

  • disciplina transitoria della 'Riforma Cartabia' (termini per la proposizione della querela)

    La Corte applica l'orientamento secondo cui il Pubblico Ministero può, in udienza, formulare contestazioni supplettive di aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio anche dopo lo spirare del termine transitorio, quando la descrizione originaria dei fatti consenta di comprendere l'aggravante

Massime di principio

  • Una descrizione fattuale che evidenzi un allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica è di norma sufficiente a far ritenere adeguatamente contestata l'aggravante 'destinazione a pubblico servizio', anche se questa non è menzionata testualmente nell'imputazione originaria
  • Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il Pubblico Ministero può integrare in udienza la contestazione con un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio anche oltre il termine transitorio per la proposizione della querela, purché l'imputato fosse già posto in condizione di comprendere la portata dell'aggravante dalla descrizione originaria dei fatti
  • Le eccezioni di improcedibilità fondate sulla mancata contestazione dell'aggravante richiedono un esame concreto della formulazione dell'imputazione: non basta la mera assenza della parola 'aggravante' se la condotta è descritta in termini che implicano la destinazione a pubblico servizio
  • Le censure sulla insufficienza della prova o sul vizio di motivazione devono essere formulate con specificità e devono evidenziare errori logico-giuridici o omissioni decisivi; argomentazioni generiche o speculative non sono ammesse in sede di cassazione
  • Se il difensore intende dimostrare che terzi hanno avuto accesso o uso dell'immobile nel periodo contestato o contestare la stima dei consumi, è necessario offrire elementi probatori concreti in grado di mettere in discussione la ricostruzione temporale e materiale dei fatti svolta dai giudici di merito

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