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Sentenza

Sentenza n. 2125/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina del Direttore Generale dell’Università 1 luglio 2025 (Rep. 11053/2025), comunicata in pari data, di revoca del provvedimento, adottato con D.D.G. 27 ottobre 2023 (Rep.-OMISSIS-), di aggiudicazione nei confronti di -OMISSIS-dei «lavori di riqualificazione del “Campus Martinitt”, Edificio n. 32735, sito in Milano, via Riccardo Pitteri n. 56» (PNRR) - CIG 9788206B1C; - di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorra, il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui subordinano l’affidamento delle lavorazioni al conseguimento di «ogni necessaria autorizzazione da parte del Comune di Milano», ove rimesso alla valutazione arbitraria della p.a. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della nota del 23 ottobre 2025, di comunicazione del venir meno dell’interesse pubblico alla realizzazione del progetto del Campus Martinitt; - del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30 settembre 2025 (Rep. 547/2025), trasmesso in data 10 novembre 2025, con cui è stata deliberata «la non prosecuzione del progetto originariamente previsto e la rinuncia alla realizzazione dell’opera in oggetto» (CIG 9788206B1C).

Giustizia amministrativa202503124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'aggiudicazione di lavori di riqualificazione del Campus Martinitt e, con motivi aggiunti, revoca dell’intera procedura e rinuncia alla realizzazione dell’opera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Ha contestato, da un lato, che la liquidazione giudiziale intervenuta prima della stipula del contratto determinasse automaticamente la perdita dei requisiti, sostenendo che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa consentisse comunque la stipulazione e l’esecuzione dell’appalto; dall’altro, ha contestato l’incertezza relativa alla conclusione del procedimento di bonifica dell’area, ritenendo che tale circostanza fosse già nota all’amministrazione e che il procedimento fosse prossimo alla definizione. In subordine, ha dedotto la nullità, ai sensi dell’art. 1355 c.c., della clausola del bando che subordinava l’efficacia dell’aggiudicazione al conseguimento delle necessarie autorizzazioni comunali, ritenendola meramente potestativa. Ha inoltre proposto domande risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, una domanda di responsabilità precontrattuale e una domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2-bis e 21-quinquies l. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva decisione dell’Ateneo di non proseguire il progetto e di rinunciare alla realizzazione dell’opera, deducendone l’invalidità derivata e vizi propri di difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, poiché estraneo alla procedura di gara e autore di nessuno degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che la liquidazione giudiziale della società, aperta prima della stipula del contratto, integrasse la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. 50/2016. L’art. 110, comma 3, dello stesso decreto riguarda esclusivamente i contratti già stipulati al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale e non consente di estendere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio all’ipotesi in cui sia intervenuta soltanto l’aggiudicazione. Il successivo art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023 non è applicabile retroattivamente e, comunque, esprime una disciplina innovativa rispetto al regime previgente. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio intervenuta circa tre mesi dopo l’apertura della procedura non ha eliminato la perdita temporanea dei requisiti, in contrasto con il principio di continuità del possesso dei requisiti per tutte le fasi della procedura. Poiché tale autonoma ragione era sufficiente a sostenere la revoca, il TAR ha ritenuto assorbente la relativa motivazione; ha comunque esaminato anche la questione della bonifica, ritenendo legittima la valutazione dell’Università circa la perdurante incertezza sull’utilizzabilità dell’area, sui tempi e sui costi dell’intervento. La clausola del bando non è stata qualificata come meramente potestativa, poiché l’efficacia dell’aggiudicazione dipendeva dal rilascio di autorizzazioni da parte del Comune, non da una determinazione rimessa esclusivamente alla stazione appaltante. La domanda di annullamento è stata quindi respinta. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la legittimità della revoca dell’aggiudicazione faceva venir meno l’interesse della società a contestare la successiva revoca dell’intera procedura. Sono state respinte anche le domande risarcitorie, quella di responsabilità precontrattuale e quella di indennizzo: la revoca era legittima, la società era consapevole delle condizioni sospensive relative alle autorizzazioni e al finanziamento, e non era sorta a suo favore un’utilità patrimoniale consolidata. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente per complessivi euro 3.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. 50/2016

    Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110.

    La sottoposizione a liquidazione giudiziale prima della stipula del contratto comporta l’applicazione obbligatoria della causa di esclusione.

  • art. 110, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

    La disposizione si applica ai contratti già stipulati al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale e non all’aggiudicazione non ancora seguita dalla stipula.

  • art. 95, commi 3 e 4, d.lgs. 14/2019

    Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

    La disciplina autorizzatoria non impedisce l’applicazione della causa escludente maturata con l’apertura della liquidazione giudiziale prima della stipula.

  • art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

    La norma introduce una disciplina innovativa, favorevole alla stipulazione dopo l’aggiudicazione, ma non è applicabile retroattivamente a una procedura regolata dal d.lgs. 50/2016.

  • art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Richiamato nel procedimento per la sospensione dei termini di stipula e le proroghe della validità dell’offerta.

  • art. 1355 c.c.

    La clausola non è meramente potestativa perché l’efficacia dell’aggiudicazione dipendeva dal rilascio di autorizzazioni da parte di un’amministrazione diversa dalla stazione appaltante.

  • art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990

    Non spetta l’indennizzo quando, per la perdita dei requisiti di partecipazione, non sia sorta in capo all’aggiudicatario un’utilità già acquisita al patrimonio.

  • art. 2-bis, commi 1 e 1-bis, l. 241/1990

    La domanda di indennizzo da ritardo è stata respinta unitamente alle ulteriori pretese economiche, in assenza di illegittimità dell’azione amministrativa.

  • art. 1337 c.c.

    Non sussiste responsabilità precontrattuale dell’amministrazione quando la revoca della procedura è legittima e l’operatore conosceva le condizioni sospensive dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Nel regime del d.lgs. 50/2016, l’apertura della liquidazione giudiziale dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. b), anche se l’aggiudicazione è intervenuta anteriormente.
  • L’art. 110, comma 3, d.lgs. 50/2016, consentendo al curatore autorizzato di eseguire contratti già stipulati, non si applica all’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale sopravvenga dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula.
  • L’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, intervenuta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, non sana la perdita temporanea dei requisiti di partecipazione, poiché tali requisiti devono essere posseduti senza soluzione di continuità durante tutte le fasi della procedura di gara.
  • La disciplina dell’art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023, che consente in determinate condizioni la stipulazione del contratto con il curatore quando la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’aggiudicazione, costituisce disciplina innovativa e non è retroattivamente applicabile a procedure soggette al d.lgs. 50/2016.
  • Una clausola del bando che subordina l’efficacia dell’aggiudicazione al rilascio di autorizzazioni da parte di un’amministrazione diversa dalla stazione appaltante non è meramente potestativa, poiché l’avveramento della condizione non dipende esclusivamente dalla volontà della stazione appaltante.
  • Quando un provvedimento plurimotivato è sorretto da una ragione autonoma legittima e sufficiente, l’eventuale illegittimità di un’altra motivazione non determina l’annullamento dell’atto; inoltre, la legittimità della revoca dell’aggiudicazione rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione della successiva revoca dell’intera procedura.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAutotutelaResponsabilità precontrattuale della PA
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneResponsabilità precontrattuale

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