Ordinanza n. 197/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Torino in data 30.01.2026 in relazione alla domanda p-to/l/q/2025/100952 avente ad oggetto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell’interesse del lavoratore Mogadi Hamza nato a Menzel Burguiba (Tunisia) il 03.03.1999 nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, fondato sulla mancata produzione del certificato originale di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il rigetto prefettizio della domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell’interesse di un lavoratore tunisino. Il diniego era motivato esclusivamente dalla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa in originale del Comune competente. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del rigetto, evidenziando che il certificato di idoneità alloggiativa era stato emesso dalla Città di Torino il 12 febbraio 2025, quindi anteriormente al provvedimento prefettizio del 30 gennaio 2026, indipendentemente dal fatto che fosse stato o meno trasmesso all’Amministrazione tramite il portale ALI. È stata inoltre prospettata la rilevanza, nella valutazione giudiziale della pretesa sostanziale, delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente un fumus boni iuris in ragione del fatto che il certificato di idoneità alloggiativa risultava già emesso prima del diniego e prodotto in giudizio. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della sommaria delibazione cautelare, stabilire se il certificato fosse stato trasmesso all’Amministrazione tramite il portale ALI. Ha inoltre condiviso l’indirizzo secondo cui, soprattutto nella materia dell’immigrazione, il giudice deve considerare anche le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione, in quanto il processo amministrativo tende a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale e non soltanto la legittimità dell’atto al momento della sua adozione. Gli effetti del diniego sono stati sospesi ai fini del riesame della fattispecie da parte della Prefettura alla luce del certificato prodotto in giudizio. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; le spese sono state rinviate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la presenza di un certificato di idoneità alloggiativa emesso anteriormente al diniego del nulla osta al lavoro subordinato può integrare un fumus boni iuris quando il rigetto si fondi esclusivamente sulla mancata produzione del documento originale.
- Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, ai fini della valutazione della pretesa sostanziale, il giudice può considerare anche sopravvenienze favorevoli, proprie o improprie, intervenute tra l’adozione dell’atto impugnato e la decisione, soprattutto quando la loro omissione possa incidere irreversibilmente su diritti fondamentali della persona.
- Quando la documentazione prodotta in giudizio evidenzia l’esistenza, già prima dell’adozione del diniego, del requisito ritenuto mancante dall’amministrazione, la sospensione cautelare può essere accompagnata dall’ordine di riesame della fattispecie alla luce di tale documentazione.
- Il processo amministrativo, in determinate materie e in particolare nell’immigrazione, può orientarsi allo scrutinio della fondatezza della pretesa sostanziale regolata dal provvedimento, con considerazione degli elementi sopravvenuti, anziché limitarsi alla verifica della legittimità dell’atto con riferimento esclusivo al momento della sua adozione.
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