Cassazione Penale, Sentenza n. 46809/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a svolgere un colloquio visivo (anche mediante strumenti audiovisivi) con il fratello Carmine De Stefano, che secondo il ricorrente non vedeva da anni. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva respinto la richiesta dopo istruttoria che ha acquisito il parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e ha richiamato gli esiti di indagini/procedimenti ("Malefix", "Nuovo Corso", "Metameria", confluiti in "Epicentro") che collocavano il nucleo familiare ai vertici della 'ndrangheta. Il Magistrato di sorveglianza di Novara e poi il Tribunale di sorveglianza di Torino hanno ritenuto che, pur non escludendo in astratto la possibilità di colloqui tra detenuti sottoposti al regime 41-bis, in concreto le esigenze di sicurezza intramuraria ed extramuraria e le oggettive difficoltà di controllare modalità di comunicazione (compreso rischio di forme convenzionali, verbali o gestuali) rendevano recessive le esigenze affettive invocate dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giuseppe De Stefano. Ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato dalle autorità di merito tra il diritto all'affettività e le esigenze di sicurezza, richiamando la copertura costituzionale e convenzionale del diritto all'affettività ma sottolineando che esso può essere limitato quando sussistono concreti rischi per la sicurezza interni ed esterni alla struttura carceraria. La decisione ha richiamato l'istruttoria del DAP e il parere della DDA di Reggio Calabria, oltre a precedenti di legittimità che riconoscono la possibilità di autorizzare colloqui visivi solo se le modalità di comunicazione sono effettivamente controllabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato 41-bis non esclude in via di principio la possibilità di colloqui visivi tra detenuti sottoposti allo stesso regime, ma impone cautele e può giustificare la limitazione di tali colloqui se, in concreto, la loro autorizzazione può generare rischi per la sicurezza interna dell'istituto o per l'ordine pubblico.
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, artt. 12 e 16
La circolare disciplina le modalità amministrative e istruttorie per valutare richieste di colloqui audiovisivi in regime 41-bis; gli artt. richiamati sono stati ritenuti criteri di riferimento per il bilanciamento e per l'istruttoria condotta dal DAP.
art. 27, secondo comma, Costituzione
Riconoscimento della finalità rieducativa della pena e della necessità di preservare, nei limiti compatibili con la sicurezza, aspetti umanitari del trattamento carcerario come la coltivazione delle relazioni familiari.
art. 3 CEDU
Il principio di dignità umana (vieto di trattamenti inumani o degradanti) impone di riconoscere un nucleo essenziale di diritti anche ai detenuti 41-bis, tra cui la possibilità di mantenere rapporti affettivi, salvo limiti giustificati da concrete esigenze di sicurezza.
Giurisprudenza Corte EDU (es. Viola c. Italia; Provenzano c. Italia; Murray; Vinter e Hutchinson)
La Corte EDU ha riconosciuto l'importanza della tutela della dignità dei detenuti e del mantenimento di rapporti affettivi, ma ha ammesso che esigenze di sicurezza pubblica e specificità del contesto di criminalità organizzata possono giustificare limitazioni; dunque va sempre effettuato un bilanciamento concreto.
Cass. Sez. 1, n. 7654/2015 (Trigila) e n. 19290/2021 (Ermananuello)
Principio di diritto nazionale: il regime 41-bis non esclude in assoluto colloqui visivi con familiari mediante modalità controllabili (es. videoconferenza), ma il diritto all'affettività è temperato e subordinato a un giudizio di bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza intramuraria ed extramuraria.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non proibisce automaticamente colloqui visivi tra detenuti sottoposti allo stesso regime, ma tali autorizzazioni richiedono che le modalità di comunicazione siano effettivamente controllabili e non favoriscano scambi che possano costituire rischio di sicurezza.
- Il diritto alla vita affettiva e alla dignità del detenuto è riconosciuto (Cost. art. 27; CEDU art. 3) ma non è assoluto: va sempre operato un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza interna ed esterna.
- Le autorità devono svolgere un'istruttoria motivata e documentata: acquisire pareri investigativi (es. DDA) e riferimenti a indagini/procedimenti rilevanti aumenta la fondatezza del diniego, pur non essendo il parere della DDA vincolante.
- La presenza di elementi che collegano i richiedenti a vertici di organizzazioni criminali pesa fortemente nella valutazione di rischio e può giustificare la recessione delle esigenze affettive invocate.
- In situazioni simili è opportuno valutare alternative meno rischiose (colloqui con barriere fisiche, comunicazioni redatte/controllate, modalità audiovisive strettamente monitorate) e motivare puntualmente perché tali misure non siano idonee a eliminare il rischio.
- Per impugnare con prospettive favorevoli un diniego, il ricorrente deve documentare la specificità e l'eccezionalità del caso (es. lunga interruzione dei rapporti, fragilità psicologica) e dimostrare l'assenza di concretezza dei rischi addotti dall'Amministrazione.
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